COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 24/05/2007 Decisione del Giudice Sportivo REGIONALE JUNIORES – SPAREGGIO gara del 28/ 4/2007 CENTRO SCHUSTER – CORSICO 1908 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 41 del 4-05-07 questo Giudice, al fine di esperire accertamenti in ordine agli episodi avvenuti durante ed al termine della gara ha deciso di sospendere l’omologazione della gara ed inoltre di sospendere in via cautelare, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., i signori dirigenti della Società Corsico Bisignano Giuseppe, Urgo Giuseppe, il tecnico signor Albanese Giuseppe, nonché i calciatori della medesima Società Corsico signori Perrone Matteo, Bosio Matteo, Abati Emanuele e Guazzoni Roberto. In attesa delle richieste notizie riferite all’impianto di gioco si riserva ulteriormente l’omologazione della gara.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 24/05/2007 Decisione del Giudice Sportivo REGIONALE JUNIORES - SPAREGGIO gara del 28/ 4/2007 CENTRO SCHUSTER - CORSICO 1908 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 41 del 4-05-07 questo Giudice, al fine di esperire accertamenti in ordine agli episodi avvenuti durante ed al termine della gara ha deciso di sospendere l’omologazione della gara ed inoltre di sospendere in via cautelare, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., i signori dirigenti della Società Corsico Bisignano Giuseppe, Urgo Giuseppe, il tecnico signor Albanese Giuseppe, nonché i calciatori della medesima Società Corsico signori Perrone Matteo, Bosio Matteo, Abati Emanuele e Guazzoni Roberto. In attesa delle richieste notizie riferite all’impianto di gioco si riserva ulteriormente l’omologazione della gara. Per quanto attiene i fatti violenti avvenuti al termine della gara stessa si rileva che a fine gara l’arbitro veniva fato oggetto di manifestazioni oltraggiose nonchè raggiunto ed aggredito da alcuni sostenitori e da alcuni genitori dei calciatori della società Corsico i quali (una ventina circa) lo colpivano con un violento calcio alla caviglia ed un forte pugno alla spalla causandogli forti dolori; veniva altresì raggiunto da sputi (circa cinque) al viso ed al torace; veniva spinto ripetutamente nel tentativo di farlo cadere, gli venivano tirate monete e perfino uno zaino blu; veniva ingiuriato, offeso e pesantemente minacciato. Nel mentre si aggiungevano alle persone estranee sopra indicate i calciatori della società Corsico tra i quali il direttore di gara riconosceva i calciatori: Perrone Matteo che lo colpiva sia con un forte pugno alla nuca causandogli forte dolore sia con uno sputo; Bosio Matteo che lo colpiva con due sputi al viso (il calciatore risulta espulso durante la gara per aver ingiuriato l’arbitro); Guazzoni Roberto che gli sferrava un forte pugno sul fianco destro procurandogli tuttavia solo un lieve dolore a motivo del fatto che non lo colpiva pienamente (il calciatore risulta espulso durante la gara per aver ingiuriato ed aver minacciato l’arbitro di prenderlo a calci) ed Abati Emanuele il quale sputandogli addosso lo spingeva altresì verso i su citati compagni che lo colpivano. Il direttore di gara rimaneva in balia delle su dette persone per circa tre minuti sforzandosi di riparare nello spogliatoio e solo l’intervento dei dirigenti della società Centro Schuster (che peraltro provvedevano a chiamare le forze dell’ordine le quali poi provvedevano a scortare l’arbitro dopo un’attesa di quarantacinque minuti ritenendo a rischio la sua incolumità) mettevano fine al pestaggio in quanto “..i dirigenti del Corsico non impedivano l’aggressione ma stavano a guardare con aria compiaciuta..” Tra l’altro il tecnico signor Albanese Giuseppe risulta essere stato allontanato dal terreno di giuoco, durante la gara, per aver ingiuriato pesantemente l’arbitro ed averlo minacciato promettendo di farlo cacciare dai ruoli arbitrali. Raggiunto lo spogliatoio l’arbitro sentiva dei forti rumori di vetri rotti provenire dallo spogliatoio della società Corsico e veniva informato dai dirigenti della società locale che i calciatori della società Corsico stavano provocando danni alle strutture: non appena i calciatori ospiti si sono allontanati il direttore di gara constatava la rottura di alcuni vetri ed il danneggiamento di due porte delle docce ed una porta dello spogliatoio. I fatti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati rendono comunque oggettivamente responsabile la società Corsico, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata. Non è neppure il caso di rimarcare la gravità del comportamento del tecnico e dei i dirigenti della società Corsico i quali anzichè mantenere sempre ed in ogni occasione un comportamento improntato all’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, così come disposto dall’articolo uno del CGS, hanno ritenuto comunque di non osservare tali principi omettendo di intervenire per impedire le aggressioni al direttore di gara, ed assistendo in modo passivo alle violenze compiute dai propri calciatori. Tale comportamento ancor di più risulta aggravante della posizione del tecnico che, proprio per la sua funzione di guida nei confronti del gruppo di giovani calciatori a lui affidato non può permettersi atteggiamenti e comportamenti meno che corretti e rispettosi nei confronti di chicchessia ed in particolare nei confronti degli ufficiali di gara. Visto l’art. 2 , l’art. 10 commi 2, 4 e 5 , l’art 11 commi 1 e 3 e l’art. 12 del CGS. P.Q.S. DELIBERA di tenere in sospeso l’omologazione della gara. di comminare alla Società Corsico, oggettivamente responsabile del comportamento violento dei propri tesserati e sostenitori, la sanzione della squalifica del campo per 1 giornata; nonché l’ammenda di ? 500,00=. di inibire, per i motivi a lui imputati, i signori Bisignano Giuseppe ed Urgo Giuseppe dirigenti della Società Corsico per mesi tre e mezzo, vale a dire fino al 15-08-2007; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il signor Albanese Giuseppe tecnico della Società Corsico per mesi cinque, vale a dire fino al 3-10-2007; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Perrone Matteo della Società Corsico per anni due, vale a dire fino al 6-05-2009; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Bosio Matteo della Società Corsico per anni uno e mezzo, vale a dire fino al 5 -11-2008; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Guazzoni Roberto della Società Corsico per anni uno e mezzo, vale a dire fino al 5 -11-2008; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Abati Emanuele della Società Corsico per anni uno, vale a dire fino al 7-05-2008;
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