F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 4. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. USSIA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’11.5.2006 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06
4. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. USSIA ANDREA AVVERSO LA
SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’11.5.2006 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2006)
Il Signor Ussia Andrea nella qualità di Vice Presidente della Unione Sportiva
Monasterace ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo
presso il Comitato Locale di Locri, Comunicato Ufficiale n. 23 dell’11 gennaio
2006, con il quale è stata inflitta allo stesso l’inibizione sino all’11.5.2006 per entrata
abusiva in campo e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro
durante la gara dell’8.1.2006 del Campionato di 3^ Categoria U.S.D.
Monasterace – Rione San Fili.
La Commissione d’Appello Federale, in merito al ricorso in oggetto col quale
veniva chiesta la revocazione ai sensi dell’art. 35 C.G.S., dichiara lo stesso inammissibile
ex art. 35 dello stesso C.G.S., non rilevando alcuna delle ipotesi ivi prescritte
per l’ammissibilità del ricorso stesso.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., il
ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Sig. Ussia Andrea e dispone
incamerarsi la tassa versata.
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