F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 4. APPELLO DEL S.S.C. VISCIANO FIESTA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA AVELLANA/VISCIANO FIESTA DEL 29.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06
4. APPELLO DEL S.S.C. VISCIANO FIESTA AVVERSO LA DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA AVELLANA/VISCIANO
FIESTA DEL 29.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)
Con reclamo del 3 gennaio 2006, la S.S.C. Visciano Fiesta – iscritta al
Campionato di 3° Categoria della Provincia di Avellino nel Girone “A” – premesso
che la U.S Avellana, alla gara del 29 dicembre 2005 svoltasi contro la ricorrente,
aveva fatto partecipare alcuni calciatori, nominativamente indicati, sprovvisti di titolo
– invocava l’applicazione dell’art. 12, comma 5 lett. a), del Codice di Giustizia
Sportiva con conseguente vittoria della gara con il punteggio di 0-3.
La Commissione Disciplinare, adìta, ha dichiarato inammissibile il reclamo
in quanto “redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate”.
Avverso questa decisione la società ricorrente propone appello alla C.A.F i.n
quanto adottata dalla Commissione Disciplinare senza verificare la fondatezza della
dedotta irregolarità. In particolare, lamenta la S.S.C. Visciano Fiesta che la
Commissione Disciplinare non aveva verificato se effettivamente i calciatori indicati
nel reclamo fossero effettivamente sprovvisti del titolo per partecipare alla gara
come atleti della U.S. Avellana, per essere in precedenza squalificati, ovvero per
essere tesserati ad altra società.
Conclude la ricorrente invocando l’annullamento della decisione impugnata,
con conseguente inflizione – nei confronti della U.S.Avellana - della punizione
sportiva della perdita della gara.
Osserva questa Commissione di Appello Federale che la Commissione
Disciplinare non ha proceduto alle verifiche in suo potere in ordine alla regolarità
delle posizioni dei calciatori nominativamente indicati nel reclamo, considerando
come assolutamente generica la censura formulata dalla società ricorrente, e, quindi
giudicando inammissibile il ricorso.
Tale statuizione non può essere qui condivisa dal momento che, facendosi riferimento
nel ricorso all’assenza di titolo da parte dei calciatori dell’Avellana, nei termini
espressamente indicati dall’art. 12, n.5 lett. a), C.G.S., sarebbe stato agevole
per la Commissione Disciplinare procedere alla verifica della contestazione espressa
dalla ricorrente, attraverso l’accertamento di una delle due possibili irregolarità
indicate dalla citata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva: o la perdurante
squalifica dei calciatori, ovvero l’insussistenza del loro tesseramento con l’U.S.
Avellana.
Premesso quanto sopra, questa C.A.F., letto l’art. 33, n. 5 C.G.S., annulla la
decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania per l’esame del merito. La tassa reclamo va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dalla S.S.C. Visciano Fiesta di Nola (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ai sensi
dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con
rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania per l’esame di merito del reclamo proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta
in ordine alla gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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