F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06 7. APPELLO DELL’A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 27.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 16/02/06
7. APPELLO DELL’A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff.
n. 99 del 27.01.2006)
Il calciatore Claudio Dora – tesserato A.S. Noicattaro Calcio – al termine della
gara Noicattaro-Nuovo Terzigno del 22.12.2005, nel rientrare negli spogliatoi, colpiva volontariamente sul viso, con uno sputo, un assistente arbitrale, rivolgendogli
anche espressioni offensive.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale
Dilettantii, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 78 del 28 dicembre 2005,
squalificava il calciatore fino a tutto il 30 giugno 2006.
Su reclamo proposto dalla società, ai sensi dell’art. 32 C.G.S., la Commissione
Disciplinare confermava la sanzione - con decisione pubblicata in C.U. n. 99 del
27 gennaio 2006.
A giudizio della Commissione Disciplinare erano da considerare del tutto inconferenti
le doglianze manifestate dalla ricorrente in merito all’asserita erronea applicazione
dell’art. 14, comma 2bis C.G.S., da parte del Giudice Sportivo poiché
quest’ultimo, nel determinare la sanzione, non aveva fatto espresso riferimento
all’ultima parte della norma appena citata (condotta violenta nei confronti degli ufficiali
di gara) bensì genericamente al disposto dell’intero comma 2bis dell’art. 14
che stabilisce le misure minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni
ivi specificate, siano esse violente o irriguardose. Ne conseguiva – secondo la
Commissione Disciplnare – che, stante la gravità del comportamento tenuto dal
calciatore, profondamente lesivo della dignità dell’assistente arbitrale, la sanzione
irrogata da Giudice sportivo doveva ritenersi del tutto congrua.
Avverso detta decisione l’ A.S. Noicattaro Calcio predetta ha proposto appello,
affidato a due ordini di motivi, invocando la riduzione della squalifica del tesserato
sino a tutto il 28 febbraio 2006, ovvero nella diversa durata ritenuta di giustizia.
Col primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 14, comma 2bis C.G.S. in quanto il Giudice Sportivo non
avrebbe fatto espresso riferimento all’ultima parte di tale norma che stabilisce le
misure minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni ivi specificate,
siano esse violente o meramente irriguardose. In ogni caso, si osserva, la sanzione
irrogata sarebbe ingiustamente eccessiva dal momento che l’art. 14, n. 2bis, lett. a)
C.G.S. non prevede l’ipotesi della squalifica a tempo indeterminato irrogata nel
caso di specie.
Col secondo motivo, la ricorrente censura l’illogica e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia, nonché l’omessa motivazione sulla
comparazione di ipotesi disciplinari.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento.
Quanto al primo, è sufficiente rilevare che del tutto correttamente la
Commissione Disciplinare. – sulla base di una attenta ricognizione e valutazione dei
fatti che sfugge al sindacato di legittimità di questa Commissione d’Appello
Federale, in quanto esente da vizi logici e giuridici – ha ritenuto che la condotta
posta in essere dal tesserato Doria integrava l’ipotesi di “condotta violenta” aggravata
da almeno due elementi, l’uno costituito dalla chiara volontarietà dell’atto, certamente
spregevole, ulteriormente qualificato dalle contestuali espressioni oltraggiose
formulate dal calciatore, e l’altro dalla qualità della persona offesa, ufficiale di
gara.
Appare evidente che ricorre nella fattispecie l’ipotesi prevista dall’ultima parte
della lettera c) dell’art. 14, n. 2bis C.G.S. che, appunto, prevede la pena della
squalifica “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei
confronti degli ufficiali di gara”.
Per quanto riguarda, poi il giudizio di proporzionalità e/o adeguatezza della
sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Doria, è sufficiente osservare
che essa non richiede una pedissequa ricognizione dei “precedenti” giurisprudenziali
della Commissione Disciplinare o di questa Commissione d’Appello Federale,
essendo sufficiente, in questa sede, che la sanzione in esame rientri nell’ambito
delle varie categorie di ipotesi sanzionatorie prefigurate dalla citata disposizione del
Codice di Giustizia Sportiva.
Ne consegue, dunque, che l’appello avverso l’impugnata decisione della
Commissione Disciplinare va respinto, con incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D.
Noicattaro di Noicattaro (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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