F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06 5. APPELLO DEL SIG. TALIGNANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 24 del 18.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/02/06
5. APPELLO DEL SIG. TALIGNANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e
Scolastico – Com. Uff. n. 24 del 18.1.2006)
Il Sig. Talignani Giorgio, quale allenatore della A.S. Cervo, ha proposto reclamo
avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Comunicato Ufficiale
n. 24 del 18 gennaio 2006, con la quale era stata fissata al medesimo la squalifica
fino al 30.4.2008 in parziale modifica della sanzione già comminata dal Giudice
Sportivo presso il detto Comitato fino al 31.10.2010 di cui al Comunicato Ufficiale
n. 14 del 3 novembre 2005.
Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile.
L’appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di
merito dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari,
valutazione che è preclusa dall’art. 33 comma 1 C.G.S. quando è chiamata
a decidere come giudice di terzo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Sig. Talignani Giorgio e dispone
incamerarsi la tassa versata.
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