F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 25/02/06 1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LEITE RIBEIRO ADRIANO, EX ART. 31, LETT. A3), C.G.S., PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 23.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 25/02/06
1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’ANNULLAMENTO
DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE
LEITE RIBEIRO ADRIANO, EX ART. 31, LETT. A3), C.G.S., PER DUE
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 23.2.2006)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricevuta rituale e
tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) C.G.S.,
relativamente alla condotta tenuta dal calciatore Leite Ribeiro Adriano, (di seguito
Adriano) della soc. Internazionale, nei confronti del calciatore Grandoni Alessandro
della soc. Livorno, in occasione della gara del 18 febbraio 2006
Livorno/Internazionale, infliggeva, in applicazione dell’art. 31 comma a3) C.G.S., la
sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara (C.U. n. 257 del 21 febbraio
2006).
Avverso questa delibera, il F.C. Internazionale, proponeva reclamo alla
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con procedura
d’urgenza ex art. 32 C.G.S., eccependo la non riconducibilità del gesto alla fattispecie
di cui all’art. 31 comma a3) C.G.S., con conseguente inapplicabilità della
prova televisiva e la mancanza di intenzionalità del gesto; quanto alla misura della
sanzione eccepiva una evidente ed inammissibile disparità di trattamento tra fatti
rilevati sul campo e quelli puniti con l’utilizzo della prova televisiva, rilevando che,
sussistendo almeno due circostanze attenuanti riconosciute dal Giudice Sportivo,
la sanzione poteva ancor più essere ridotta; richiedeva l’audizione dell’atleta concludendo,
in via principale, per il proscioglimento del medesimo ed in subordine
per la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia; allegava una lettera
del calciatore Alessandro Grandoni della soc. Livorno, destinatario della condotta
sanzionata.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 260 del 23
febbraio 2006, sulle difformi richieste della Procura Federale, ritenuto che le
immagini televisive non consentivano di pervenire al convincimento che il gesto del
calciatore avesse attinto il volto dell’avversario, in accoglimento del proposto
reclamo e non avendo ritenuto che il gesto del calciatore fosse stato idoneo ad
integrare gli estremi di atto violento ex artt. 31 lett. a3) e 14 C.G.S. ne disponeva il
proscioglimento.
Avverso questa delibera la Procura Federale, ex artt. 28, 29 e 33 C.G.S., proponeva
immediato ricorso alla C.A.F., contestualmente inviato al calciatore presso
la sede della sua società, eccependo la falsa applicazione della norma di cui all’art.
31 lett. a3) C.G.S. e l’omessa motivazione in ordine alla sussumibilità della condotta
posta in essere dal calciatore Adriano nella nozione di “condotta violenta” sotto
il profilo del tentativo.
La soc. Internazionale controdeduceva tempestivamente e ritualmente
eccependo: 1) in via preliminare: a) la carenza di legittimazione della Procura
Federale a proporre gravame non versandosi in ipotesi di suo deferimento ma, al
più, trattandosi di segnalazione; b) il mancato rispetto dei termini a difesa per violazione
del disposto di cui all’art. 29, comma nono, C.G.S.; c) la inammissibilità dei
motivi di gravame vertenti su questioni di mero fatto non riconducibili, quindi, alle
ipotesi tassative di cui all’art. 34, 1° comma, C.G.S.; d) la non qualificabilità del
gesto incriminato quale atto violento idoneo ad integrare i requisiti di cui all’art. 31
comma a3) C.G.S..
Previa richiesta di audizione concludeva per la inammissibilità e, comunque, per il
rigetto del gravame proposto dalla Procura Federale che insisteva per l’accoglimento.
L’appello della Procura Federale è fondato e, pertanto, deve essere accolto per
quanto in motivazione.
Osserva la C.A.F. quanto segue:
- In merito alla eccepita mancanza di legittimazione della Procura Federale rileva
che l’art. 28/3 C.G.S. di cui alla riforma della disciplina della prova televisiva dell’agosto
2005, prevede espressamente che la Procura Federale partecipa ai
procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all’art. 31 lett. a3)
C.G.S..
L’assunzione di parte, statuita senza limitazione alcuna dal Legislatore Federale,
attribuisce, quindi, alla Procura Federale la facoltà di impugnazione delle
delibere dei Giudicanti, su un piano di totale parità rispetto alle controparti.
La norma di cui all’art. 33, comma 2b), C.G.S., che statuisce la ricorribilità alla
C.A.F. da parte della Procura Federale solo avverso decisioni conseguenti ad
atti di deferimento disposti dalla Procura, non può, pertanto, assumere una portata
preclusiva; infatti la disciplina di cui alla prova televisiva è di natura speciale
nei confronti di quella generale e, quindi, la norma di cui all’art. 28/3 ha una
natura speciale rispetto a quella di cui all’art. 33 C.G.S.; quindi, ove si ritenesse
un contrasto tra norme deve prevalere la norma successiva nel tempo che, nella
specie, ha previsto l’attribuzione della qualità di parte, tout court, in favore della
Procura Federale nei procedimenti ex art. 31 lett. a3).
- Circa la dedotta inammissibilità ex art. 29 commi 5 – 9 C.G.S. si osserva che
controparte del procedimento disciplinare ex art. 31 C.G.S. è il solo calciatore
che può essere, quindi, definito parte sostanziale in quanto unico destinatario
della sanzione irrogata.
E’, per contro, indubitabile che la Soc. Internazionale ha agito solo in nome e
per conto del proprio tesserato che rappresenta un capitale da tutelare; la
comunicazione del gravame effettuata a quest’ultimo presso la Società è, quindi,
del tutto corretta.
Non ha, inoltre, alcun pregio l’eccepita violazione del diritto di difesa che,
all’evidenza, è stata sostanzialmente svolta in modo compiuto, sia nel rito che
nel merito.
Nel caso di specie, sia pure per mera ipotesi, quando l’atto o la notifica viziata
abbiano raggiunto il rispettivo scopo, sono applicabili in tutti i procedimenti i
principi di carattere generale (civili, penali, amministrativi) della sanatoria dei vizi
dell’atto (art. 183 C.p.p.) e della notifica (art. 184 C.p.p.).
La Soc. Internazionale ha, infatti, esplicitato compiutamente e senza limitazione
alcuna le argomentazioni difensive nella stessa giornata del proposto gravame
della Procura Federale.
- Quanto alla eccepita inammissibilità dei motivi di gravame vertenti su questioni
di mero fatto non riconducibili, quindi, alle ipotesi tassative di cui all’art. 34,
comma 1°, C.G.S. rileva la C.A.F. che la eccepita, da parte della Procura
Federale, falsa applicazione della norma di cui all’art. 31, lett. a3), C.G.S., comporta
necessariamente la valutazione del fatto per verificare se lo stesso sia
stato rettamente escluso dall’ambito di applicazione della disposizione normativa;
parimenti la dedotta omessa motivazione, da parte della Commissione
Disciplinare, su un punto decisivo della controversia rientra nelle ipotesi di ricorribilità;
nel caso di specie, infatti, la Procura Federale ha mosso doglianza circa
il fatto che la Commissione Disciplinare, in ordine alla mancanza del requisito di
idoneità, ha semplicemente escluso, tout court, che il gesto del calciatore
Adriano fosse idoneo ad integrare la condotta violenta.
- Relativamente allo specifico aspetto è costante giurisprudenza che sia qualificabile
come condotta violenta l’atto intenzionale che provoca o che è idoneo a
provocare conseguenze pregiudizievoli in danno dell’avversario; giudizio che è
da formulare ex ante ed in concreto.
Nella fattispecie non ci si può esimere dall’esaminare le modalità del fatto quali:
1) la notevole apertura del braccio di Adriano, la velocità e forza del gesto, la
posizione e l’atteggiamento della sua mano; 2) la mano dell’avversario Grandoni
attinta con forza; 3) la posizione del viso del Grandoni prima della mano rispetto
alla traiettoria dello schiaffo; 4) la rotazione del viso del Grandoni che
dimostra o che l’impatto vi è stato o che il suo movimento ha avuto una finalità
difensiva, non potendo essere svilito e mero riflesso condizionato;5) la posizione
della mano di Grandoni vicinissima al viso.
Desumendosi da ciò, e quindi dalle modalità complessive del fatto, l’intenzionalità
aggressiva, l’estraneità e gratuità assoluta del gesto rispetto all’azione di
gioco che proseguiva in altra zona del campo.
- Ritiene ancora la C.A.F. fondato l’ulteriore motivo di gravame della Procura
Federale che ha eccepito l’omessa compiuta motivazione della decisione
impugnata in ordine alla insussistenza della idoneità del gesto.
Nella specie si versa, infatti, in tema di illecito di pericolo a consumazione anticipata;
per contro la Commissione Disciplinare ha fondato la sua motivazione, in
modo assorbente, sulla mancata prova (certa!) del colpo al viso di Grandoni del
tutto irrilevante nel caso specifico, attesa la sufficienza della idoneità a provocare
conseguenze pregiudizievoli alla integrità fisica dell’avversario (v. C.A.F.,
caso Amelia Marco).
- Ritiene, infine, la C.A.F. del tutto inutilizzabile la dichiarazione del calciatore
Grandoni sulla quale, comunque, la Commissione Disciplinare non ha fondato
la sua decisione; dichiarazione che è, inoltre, del tutto irrilevante nel punto in cui
contiene mere opinioni o impressioni.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dal Procuratore Federale, annulla l’impugnata delibera e ripristina la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Leite Ribeiro Adriano.
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