F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 1. APPELLO DEL CALCIATORE ZIMBARDI DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.01.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 1. APPELLO DEL CALCIATORE ZIMBARDI DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.01.2006) Con provvedimento del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato sul Com. Uff. n. 22 del 22 dicembre 2005, è stata inflitta al calciatore Zimbardi Dario, tesserato per la S.S.Romulea, la sanzione della squalifica fino al 27 dicembre 2007, avendo egli, nel corso della gara, rivolto all'arbitro una frase ironica, a seguito della concessione di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria e, essendo stato richiamato dal direttore di gara, prima si girava dandogli le spalle e si allontanava in modo irriguardoso, e dopo, all'arbitro, che lo inseguiva, sferrava, senza voltarsi, una gomitata che attingeva il direttore di gara al lato sinistro del volto, vicino ad un occhio, procurandogli un lieve dolore momentaneo. Proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento, il Giudice Sportivo di 2° Grado lo accoglieva parzialmente riducendo la squalifica di Zimbardi Dario dal 27 dicembre 2007 al 31 ottobre 2006 a far data dal Com. Uff. n. 22 del 22 dicembre 2005. Avverso tale decisione ha presentato ricorso lo Zimbardi deducendo, a sostegno del gravame proposto, l'eccessività della sanzione irrogatagli e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata. In particolare, ha chiesto: - l'annullamento della decisione del 1° giudice e la riforma di quella del Giudice Sportivo di 2° Grado, - la riduzione della squalifica, - il rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per esaminare in contraddittorio l'arbitro su quanto accaduto, - di partecipare all'udienza fissata per la discussione. Osserva la Commissione che il proposto ricorso va rigettato in quanto le modalità del fatto, quali emergono dal referto arbitrale, dalla relativa integrazione e dalle dichiarazioni rese dallo Zimbardi in questa sede (dove ha ammesso di avere rivolto all'arbitro una frase ironica), inducono ragionevolmente e fondatamente a ritenere che lo Zimbardi abbia volontariamente colpito al volto con una gomitata il direttore di gara. Appare, infatti, non condivisibile ed addirittura del tutto risibile, perchè in contrasto con le modalità di accadimento del fatto (quali riferite dal direttore di gara), la labiale giustificazione fornita dall'interessato secondo il quale, nel girarsi su sè stesso, avrebbe perso l'equilibrio agitando le braccia e così avrebbe colpito involontariamente l'arbitro che gli stava alle spalle. Al riguardo, non può ragionevolmente condividersi, peraltro, l'affermazione, che appare apodittica, contenuta nella decisione ricorsa, secondo cui ".... l' azione del giocatore potrebbe verosimilmente rientrare nel caso fortuito...", in quanto basata su supposizioni o presunzioni che non sono giustificate dalle modalità del fatto quali si desumono inequivocabilmente dagli atti e trovano conferma nel contesto in cui si sono svolti, apparendo, al contrario, del tutto verosimile che lo Zimbardi, innervosito dalla decisione tecnica adottata dall'arbitro e infastidito dall'atteggiamento dello stesso, il quale intendeva richiamarlo ad un comportamento corretto, abbia compiuto il deplorevole gesto denunciato dal direttore di gara. Va, invece, condivisa la decisione con la quale il Giudice di 2° Grado ha sensibilmente ridotto la sanzione della squalifica irrogata allo Zimbardi, considerato che, da un lato, il calciatore ha tenuto una condotta irriguardosa dapprima e subito dopo violenta nei confronti del direttore di gara, e, per altro verso, quest'ultimo non ha subito gravi conseguenze, sul piano fisico, a seguito del comportamento censurabile dello Zimbardi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Zimbardi Dario e dispone incamerarsi la tassa versata.
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