F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 3. RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ADAMO GORI E DELL’AMMENDA DI ? 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART.2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 33/C del 06.02.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06
3. RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE
AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG.
ADAMO GORI E DELL’AMMENDA DI ? 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE,
RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART.2
COMMA 4 C.G.S. (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 33/C del 06.02.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 337 del 13 gennaio 2006 la
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, chiamata a
pronunziarsi nei confronti di Adamo Gori, dirigente della A.S. Cesena Calcio a
Cinque, e di questa società a seguito del deferimento del Procuratore Federale per
violazioni traenti origine dall’impiego del calciatore Goradz Drobnic, calciatore non
avente titolo perché non tesserato, infliggeva al Gori l’inibizione per la durata di
mesi sei ed alla società l’ammenda nella misura di ?. 2.000,00.
Avverso detta decisione proponeva appello l’A.S. Cesena Calcio a Cinque,
appello che la C.A.F. rigettava.
La decisione della C.A.F., pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 6.2.2006, viene
ora appellata per revocazione dalla A.S. Cesena Calcio a Cinque.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura di
revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad
una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S..
Quanto prospettato non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35
del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., il
ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. Cesena Calcio a Cinque di
Cesena e dispone incamerarsi la tassa versata
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