F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 4. APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE DISPOSTO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 4. APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE DISPOSTO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005) Con reclamo inviato il 26.1.2006, la Salernitana Sport S.p.A. impugnava il provvedimento con cui la Commissione Tesseramenti, a conferma del Com. Uff. n. 21 dei 17 agosto 2005 della Lega Nazionale Professionisti, aveva respinto il ricorso avverso la decisione con cui a seguito della non ammissione al Campionato di competenza dell’odierna reclamante, erano stati svincolati d’autorità i giovani di serie tesserati presso la predetta società, allegando inesatta applicazione delle norme vigenti al riguardo. Il reclamo non può trovare accoglimento: il comma 2 dell’art. 106 N.O.I.F. stabilisce che i calciatori giovani possono essere sciolti dal vincolo in caso di rinuncia da parte della società al vincolo, ovvero di inattività o di esclusione della società stessa. L’art. 110 successivo prevede l’ipotesi di mancata iscrizione o dell’esclusione della società dal campionato di competenza, stabilendo che tutti i calciatori già tesserati per la stessa siano svincolati d’autorità; non può essere revocato in dubbio che detta norma si applichi anche ai calciatori “giovani di serie” se non altro in quanto costoro sono a tutti gli effetti calciatori tesserati per società professionistiche, pur se con uno speciale vincolo di addestramento. Da tanto consegue che l’art. 110 non regola una situazione diversa da quella prevista dall’art. 106, ma introduce invece una specifica disciplina per una delle fattispecie elencate in quest’ultima norma. Il riferimento esclusivo all’art. 110 N.O.I.F. contenuto nel provvedimento di esclusione dal campionato di competenza della Salernitana Sport risulta pertanto corretto ed immune da vizi, come pure esente da violazioni applicative è il conseguente provvedimento di svincolo di tutti i calciatori professionisti e giovani di serie già tesserati per la stessa società, dato che non emerge dal provvedimento federale alcuna espressa deroga. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Salernitana Sport di Salerno e dispone incamerarsi la tassa versata.
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