F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. INTERCOMUNALE COLLESALVETTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIVORNO NORD PONTINO/INT.LE COLLESALVETTI DEL 5.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.34 del 02.02.2006).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 06/03/06
5. APPELLO DELL’A.S.D. INTERCOMUNALE COLLESALVETTI AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA LIVORNO NORD PONTINO/INT.LE
COLLESALVETTI DEL 5.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.34 del 02.02.2006).
Con reclamo ritualmente proposto dal G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. avverso
la regolarità della gara contro la soc. Intercomunale Collesalvetti SRL del
5.11.2005, valida per il Campionato Juniores Provinciale, il Giudice Sportivo presso
il Comitato Provinciale di Livorno confermava il risultato acquisito sul campo e
cioè 2 – 1 per la soc. Intercomunale Collesalvetti SRL..
Il reclamo si fondava sulla affermazione che l’arbitro avrebbe reso, a fine gara, al
capitano della Società reclamante di avere commesso un errore tecnico nel decretare
un rigore che aveva determinato il risultato finale della gara.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 17/2005 il Giudice Sportivo, preso atto che
il referto di gara non conteneva alcuna menzione del fatto reclamato, rigettava il
reclamo con il richiamo al disposto di cui all’art. 24, comma 3, C.G.S..
Avverso questa delibera proponeva rituale e tempestivo gravame il G.S. Livorno
Nord Pontino A.S.D. che, riproponendo le argomentazioni già svolte, rilevava che
l’arbitro aveva riconosciuto il suo errore anche alla presenza dell’osservatore A.I.A..
La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana, previa acquisizione dei chiarimenti richiesti all’arbitro il quale aveva confermato
di avere commesso l’errore denunciato, in accoglimento del gravame proposto
disponeva la ripetizione della gara ex art. 12, comma 4, lett. c), C.G.S. e
disponeva la restituzione della tassa versata (v. C.U. n. 34 del 2 febbraio 2006).
Osservava la Commissione Disciplinare che la decisione assunta dall’arbitro di
concedere il calcio di rigore, in luogo della punizione a due in area, aveva avuto
influenza sullo svolgimento della gara che si era conclusa col risultato di 2 – 2,
ottenuto proprio per effetto della realizzazione del calcio di rigore; ciò aveva alterato
l’esito della gara determinando uno svolgimento irregolare.
Avverso questa delibera ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D.
Intercomunale Collesalvetti SRL la quale ha eccepito che la Commissione
Disciplinare, quale Giudice di secondo grado, non era competente a deliberare nel
merito bensì sulla ammissibilità del reclamo stesso dichiarato, peraltro, inammissibile
dal Giudice Sportivo; concludeva, quindi, per l’annullamento della delibera
adottata dalla Commissione Disciplinare ed il ripristino della delibera di prime cure.
Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che, ex art. 25 n. 2 C.G.S., la Commissione
Disciplinare è competente a giudicare in seconda istanza sui ricorsi presentati
avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, salvo, il che non è, quanto previsto dall’art.
40, comma 1, C.G.S..
Osserva, altresì, che nel caso di specie l’arbitro, per sua seppur tardiva esplicita
ammissione, ha dichiarato di avere commesso un errore tecnico che ha concretamente,
e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco (v. C.U. C.A.F. n. 32/C
– 10.5.1990 – App. U.S. Baiso).
A questa stregua del tutto corretta appare la delibera impugnata che, pertanto,
deve essere confermata, con correlativo rigetto del gravame.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla A.S.D.
Intercomunale Collesalvetti SRL di Collesalvetti (Livorno) e dispone incamerarsi la
tassa versata.
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