F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06 8. APPELLO DEL C.C. SAN GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLINZONA/SAN GREGORIO DEL 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 9.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 09/03/06
8. APPELLO DEL C.C. SAN GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BELLINZONA/SAN GREGORIO DEL 20.11.2005 (Delibera del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile
e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 9.2.2006)
Con atto del 15.2.2006 la società Club Calcio San Gregorio proponeva appello
alla C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico in merito alla gara Bellinzona –
San Gregorio del 20.11.2005.
L’appellante lamenta proceduralmente l’inammissibilità del reclamo proposto
allo stesso Giudice Sportivo di 2° Grado in quanto non regolarmente notiziata dalla
controparte che aveva omesso di trasmetterle copia del reclamo, come prescritto
dall’art. 42.8. C.G.S..
L’appello è fondato e va accolto.
Rileva la C.A.F. dagli atti che con reclamo del 1° dicembre la società Bellinzona,
avversando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° grado, ometteva di dar
prova di aver inviato copia dello stesso reclamo all’odierna appellante.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dal C.C. San Gragorio di San Gregorio di Catania (Catania), annulla senza rinvio, ai
sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., l’impugnata delibera, per inammissibilità del
reclamo proposto dalla S.C. Bellinzona al Giudice Sportivo di 2° Grado. Ordina la
restituzione della tassa reclamo.
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