F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 2. APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 20.000,00 CON DIFFIDA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06
2. APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA
DI ? 20.000,00 CON DIFFIDA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 E 11
C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.
254 del 16.2.2006)
Con provvedimento del 28.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti le società
Brescia Calcio ed Hellas Verona per rispondere della violazione di cui agli artt. 9,
comma 1, e 11 C.G.S., anche con riferimento all’art. 62, comma 2, N.O.I.F., per il
comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori all’interno dello stadio Bentegodi di
Verona in occasione della gara Verona - Brescia del 24.9.2005.
In particolare alle due società deferite venivano contestati i fatti accertati
dall’Ufficio Indagini, secondo il quale prima dell’inizio della gara alcune centinaia di
sostenitori bresciani, già introdotti nell’apposito settore dello stadio loro riservato,
si erano riversati nel vallo prospiciente l’ingresso dello stadio - travisati ed armati di
oggetti contundenti - opponendosi con violenza alle Forze di Polizia che intendevano
impedire che il gruppo di facinorosi si unisse a quello degli altri tifosi del
Brescia rimasti all’esterno, perché sprovvisti di biglietti di ingresso. Le intemperanze
erano poi proseguite per tutta la durata della gara, avendo inoltre gli stessi
sostenitori del Brescia innescato alla fine della medesima ulteriori scontri con le
Forze dell’Ordine, intervenute per evitare - invano - che gli stessi venissero a contatto
con un gruppo di sostenitori del Verona, a loro volta ammassati in prossimità
dei cancelli interni dello stadio. Lo scontro fra le due fazioni aveva così costretto la
Polizia ad effettuare numerose cariche, atte a separare i contendenti, con lancio di
candelotti lacrimogeni.
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 254 del 16 febbraio 2006 la Commissione
Disciplinare, attesa l’inequivoca valenza probatoria del materiale raccolto attraverso gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, ed accertata la responsabilità in
ordine ai fatti contestati di entrambe le contrapposte tifoserie, pur dando atto della
maggior gravità della condotta complessivamente tenuta dai sostenitori del
Brescia, ha affermato la responsabilità oggettiva di entrambe le società deferite, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S., riconoscendo,
peraltro, a favore della soc. Hellas Verona l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art.
11, comma 6, C.G.S., per la fattiva cooperazione prestata alle Forze di Polizia. Per
l’effetto, ritenendo di dover differenziare - quoad poenam - la più grave responsabilità
del Brescia rispetto a quella del Verona, ha inflitto alla prima le sanzioni dell’ammenda
di ? 20.000,00 e della diffida, alla seconda la sanzione dell’ammenda
di ? 10.000,00.
Con separati atti di gravame, rispettivamente del 22 e 23.2.2006 hanno proposto
separato reclamo avverso al suddetta delibera l’Hellas Verona ed il Brescia Calcio,
richiedendo: la prima l’annullamento dell’impugnato provvedimento, in parte qua¸
ovvero la riduzione della sanzione inflitta, per l’estraneità ai fatti violenti dei propri
sostenitori e comunque in ragione della fattiva collaborazione con le Forze
dell’Ordine, non sufficientemente valorizzata dal Giudice di prime cure; la seconda,
contestando la rispondenza alla verità dei fatti degli accertamenti dell’Ufficio
Indagini, il proprio proscioglimento dagli addebiti contestati, ovvero la riduzione
della sanzione inflitta.
I due gravami, dei quali viene disposta la riunione per indubbia connessione,
vengono in decisione all’odierna riunione, alla quale prendono parte il rappresentante
della Procura Federale ed i difensori delle parti.
Reputa la C.A.F. che l’appello dell’Hellas Verona non possa trovare accoglimento,
mentre quello del Brescia Calcio possa essere parzialmente accolto, con rideterminazione
della sanzione da infliggere alla società medesima.
Per ciò che concerne il gravame dell’Hellas Verona, infatti, reputa questa
Commissione che l’impugnata decisione sia immune da vizi logici e di giudizio, con
riferimento sia all’accertamento della responsabilità oggettiva della società,
derivante dalla certa partecipazione attiva di propri sostenitori a parte dei fatti violenti
verificatisi, sia alla determinazione della misura della sanzione pecuniaria inflitta,
contenuta in un importo di poco superiore al minimo edittale, ma di gran lunga
inferiore al massimo, sia, infine, alla valorizzazione, ai fini della commisurazione
della sanzione, dell’attenuante di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S..
Per quanto riguarda il Brescia Calcio, al contrario, ferma l’affermazione della
responsabilità oggettiva della società in relazione ai gravi e reiterati fatti violenti
posti in essere dai propri sostenitori, nonché la necessità di rimarcare la maggior
gravità di tale responsabilità rispetto a quella ascrivibile all’Hellas Verona, sembra a
questa Commissione che la quantificazione della complessiva sanzione irrogata
all’appellante dalla Commissione Disciplinare - tenuto conto del minimo e del massimo
edittale previsti dall’art. 11, comma 3, C.G.S., nonché della misura della
sanzione inflitta al Verona - pecchi per eccesso, apparendo più congrua all’effettivo
grado di responsabilità dell’appellante medesima per i fatti contestati una
sanzione rideterminata mediante l’esclusione della diffida e l’irrogazione di una
sanzione pecuniaria nella misura di ? 15.000,00.
Per il complesso dei sopraindicati motivi la C.A.F.
- respinge l’appello come innanzi proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona e
dispone incamerarsi la tassa versata;
- accoglie parzialmente l’appello come innanzi proposto dal Brescia Calcio di
Brescia, riducendo la sanzione a ? 15,000,00 di ammenda, revocando la sanzione
della diffida. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 2. APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 20.000,00 CON DIFFIDA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006)"