F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 7. APPELLO DEL A.S.C. CALCIO CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL VITULAZIO/A.S. C. CALCIO CAMPANIA DEL 15.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 9.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06
7. APPELLO DEL A.S.C. CALCIO CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA
DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA REAL VITULAZIO/A.S. C. CALCIO CAMPANIA DEL
15.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del
9.2.2006)
Il ricorso dell’A.S.C.Calcio Campania al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico è stato in effetti
inoltrato il giorno 23.1.2006 e quindi dopo otto giorni dalla gara disputata (ciò senza
contare il dies a quo).
Il giorno 22.1.2006 cadeva peraltro di domenica, per cui, giusta il disposto dell’art.
34 comma V° C.G.S, detto termine finale (il settimo giorno dalla disputa della gara),
dovevasi prorogare necessariamente all’ottavo.
Il reclamo era stato pertanto ritualmente proposto, per cui, non sussiste l’inammissibilità
pronunciata dal Primo Giudice. Ciò comporta l’accoglimento del
gravame con conseguente remissione degli atti al Primo Giudice per l’esame del
merito.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dal A.S.C. Calcio Campania di Mugnano del Cardinale Avellino, annulla ai sensi dell’art.
33, comma 5, C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado per insussistenza
della dichiarata inammissibilità e per l’effetto rimette gli atti allo stesso
Giudice per nuovo esame di merito.
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