F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 9. APPELLO DEL SIG. STATELLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L’U.S. MARINELLA, ATTUALMENTE TESSERATO PER L’U.S.D. FOSSONE, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 9.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 9. APPELLO DEL SIG. STATELLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L’U.S. MARINELLA, ATTUALMENTE TESSERATO PER L’U.S.D. FOSSONE, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 9.2.2006) Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Antonio Statella e Marco Musoni, entrambi oggi già allenatori e dirigenti della U.S.D. Fossone per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto: - nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 si occupavano, ricoprendo cariche sociali presso U.S. Marinella, anche della gestione amministrativa della società e in particolare: a) trattenevano circa euro 9.000 quale incasso del torneo Apuania Cup, di cui non v’è traccia nella contabilità della società; b) facevano pagare ai genitori dei ragazzi i cartellini ad un prezzo dieci volte maggiore sotto forma di tassa di iscrizione, nonché il kit di attrezzatura rilasciato a titolo gratuito dallo sponsor, richiedendo la somma di euro 50; c) trattenuto il materiale della società in loro possesso senza riconsegnarlo; d) affittato diverse volte il locale interno della sede per feste private alla somma di euro 50, in assenza della volontà del presidente della società medesima; e) preso accordi con il ristorante Ambra ove inviavano persone a loro nome in cambio di cene gratuite; f) firmato elenchi delle gare senza aver ricevuto delega da parte del presidente; g) minacciato (il solo Statella) il presidente Vanello rivolgendogli la frase “ti faccio passare una brutta vecchiaia”. L’Ufficio Indagini svolgeva apposita attività di inchiesta che portava alla redazione della relazione in data 1 ottobre 2005. Le conclusioni delle indagini possono essere sintetizzate nei punti che seguono, essendo stato, infatti, accertato che: 1) sia Statella sia Musoni si sono appropriati - in virtù dei loro incarichi presso U.S. Marinella - degli introiti dei tornei sportivi cui partecipava la squadra del settore giovanile, ed in particolare della somma di euro 9.000 relativa al torneo Apuania Cup, il cui importo non è mai entrato nella casse sociali; 2) articoli forniti a titolo gratuito da alcuni sponsor (borse, magliette, giubbotti ed altro) venivano fatti pagare ai genitori imponendo la somma di euro 50, che veniva incassata dai predetti; 3) i cartellini dei bambini acquistati dalla società venivano rivenduti ai genitori dagli accusati; 4) i cartellini venivano sottoscritti utilizzando il nome del presidente in assenza di sua delega; 5) gli accusati invogliavano i genitori a frequentare il ristorante Ambra – con sede in Marinella di Sarzana - od altro, consegnando loro tessere dei locali che davano diritto ad uno sconto sul prezzo della consumazione; 6) un gazebo della società veniva affittato per effettuare delle feste dei bambini pagate ognuna euro 50; 7) Statella aveva in effetti rivolto frasi di carattere minaccioso al presidente della U.S. Marinella. In sede di convocazione presso l’Ufficio Indagini Musoni e Statella confermavano che: a) la parte economica e finanziaria dei tornei era gestita da loro; b) facevano pagare ai genitori dei ragazzi la somma di euro 10 a titolo di tassa di iscrizione ed una quota mensile di euro 25, ma solo per il primo anno; c) in ordine all’attrezzatura fornita dallo sponsor i genitori pagavano la somma di euro 50; d) avevano atteso il momento adatto per la consegna del materiale della società, ma avevano rinvenuto i locali chiusi a chiave; e) avevano utilizzato effettivamente la struttura interna della U.S. Marinella per consentire ai genitori di festeggiare i propri figli che frequentavano la scuola calcio e che pagavano per tale “servizio” la somma di euro 50; f) che a fronte dell’invio di genitori presso il ristorante Ambra, il suo proprietario non faceva pagare loro la cena; g) che l’incasso dell’Apuania Cup – torneo effettuato in collaborazione con le società Marina di Massa e San Pio X – era stato da loro trattenuto, e che si aggirava intorno ad euro 3.000, ammontare che si era rivelato una perdita. Il solo Statella ammetteva di aver rivolto al presidente del Marinella la frase “ti faccio passare una brutta vecchiaia”, negando, tuttavia di aver mai proferito la frase “ti spacco il muso”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2006, infliggeva ai Signori Musoni e Statella la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 8, ritenendoli responsabili dei capi di incolpazione sopra menzionati. I Signori Musoni e Statella impugnavano tale decisione ed all’odierna udienza avanti a questa Commissione i ricorsi venivano riuniti. Nel ricorso, in ordine all’impossessamento della somma derivante dall’incasso del torneo Apuania Cup entrambi affermavano che si trattava della trattenuta della somma da questa iniziativa derivante e che avevano manifestato al propria disponibilità alla restituzione al Consiglio Direttivo, ma non al presidente della U.S. Marinella. Sia Musoni sia Statella comparivano innanzi a questa Commissione e rilasciavano dichiarazioni di natura sostanzialmente ammissiva dei fatti in contestazione, e facevano comprendere alla Commissione che era sorta una situazione di incompatibilità con la persona del presidente della U.S. Marinella, e che avevano avuto l’appoggio della maggioranza dei genitori dei ragazzi della scuola calcio, prima di lasciare la società per passare ad un’altra. Questa Commissione d’Appello Federale ritiene i Signori Marco Musoni e Antonio Statella responsabili delle contestazioni loro ascritte. Il comportamento e la condotta dei medesimi sono state provate attraverso l’attività di natura istruttoria del componente dell’Ufficio Indagini ed i medesimi hanno confermato l’intero impianto della impostazione accusatoria. Il comportamento degli stessi - al di là ogni considerazione sui contrasti sorti ed intercorsi con il presidente della U.S. Marinella - integra gli estremi dei doveri e degli obblighi imposti ad ogni tesserato attraverso i contenuti dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. L’aver in ogni modo trattenuto somme derivanti da incassi di torneo, l’aver fato pagare ai genitori dei ragazzi della scuola calcio somme di danaro per cartellini e materiale ricevuto dagli sponsor si può tranquillamente considerare un abuso di fiducia sia nei confronti degli organi sociali sia nei confronti dei genitori medesimi. Di tale attività di natura finanziaria non vi è mai stata alcuna traccia nella contabilità della U.S. Marinella e manca un qualsivoglia rendiconto della gestione complessiva di tali somme, circostanza, questa, che presenta gli estremi di una non legittima trattenuta di qualsiasi ammontare di cui avevano il possesso. Il comportamento processuale tenuto dai Signori Musoni e Statella è stato, in ogni modo, improntato lealtà e correttezza, avendo essi sostanzialmente ammesso gli addebiti loro contestati, sin dall’inizio al responsabile dell’Ufficio Indagini, confermando, successivamente avanti a questa Commissione i contenuti delle originarie dichiarazioni. Per tali considerazioni si reputa, pertanto, congruo ridurre la sanzione dell’inibizione fissandola al 30.6.2006. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli nn. 8 e 9 e rispettivamente: accoglie parzialmente l’appello come innanzi proposto dal Sig. Musoni Marco, riducendo la sanzione inflitta al 30.6.2006. Ordina restituirsi la tassa reclamo - accoglie parzialmente l’appello come innanzi proposto dal Sig. Statella Antonio, riducendo la sanzione inflitta al 30.6.2006. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it