F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 10.APPELLO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACICATENA/DUE TORRI DELL’8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 10.APPELLO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACICATENA/DUE TORRI DELL’8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006) In relazione alla gara disputata il 10.4.2005, giusta C.U. n.69 del 13. aprile 2005, il calciatore Francesco Sciuto veniva squalificato per una giornata (somma di ammonizioni). Nella gara immediatamente successiva del 13.4.2005 lo stesso ha giocato regolarmente perché ancora non a conoscenza del richiamato C.U. n.69, per cui, la squalifica doveva in ipotesi essere scontata nella gara immediatamente successiva del 17.4.2005. Sennonché, nella gara del 13.4.2005 il calciatore Sciuto è stato espulso. Giusta il disposto del dell’art.41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice medesimo. In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non poteva giocare la prima gara successiva all’espulsione e, tra l’altro, la detta espulsione, in virtù dell’ultima parte di cui al secondo comma dell’art.41 C.G.S., è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica a tempo, fino al 31.12.2005 (C.U. n.70 del 20 aprile 2005), superandosi con ciò la pena edittale minima automatica di una giornata. Appare quindi evidente che successivamente al 13.4.2005 (giorno della gara in cui il calciatore è stato espulso) e fino a tutto il 31.12.2005, lo stesso dovevasi ritenere squalificato in virtù dell’espulsione, attesa l’operatività automatica della detta sanzione. Consegue da ciò che in detto periodo, vale a dire quello compreso tra il 13.4.2005 ed il 31.12.2005, il calciatore, non può aver scontato la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni comminatagli con C.U. n.69, in relazione alla gara 10.4.2005. Detta ultima squalifica, per l’effetto di quanto sopra, doveva essere scontata in epoca posteriore alla squalifica per espulsione, stante l’automatismo di quest’ultima, vale a dire, dopo il 31.12.2005. Poiché però dopo detta data il calciatore Sciuto ha giocato regolarmente tutte le gare ufficiali (quella in data 4.1.2006, Carini/Acicatena quella in data 8.1.2006 Acicatena/Due Torri), certamente quando ha disputato la detta ultima gara era in posizione irregolare per non aver ancora scontato la squalifica per somma di ammonizioni di cui al C.U. n.69. Appare quindi fondato il proposto appello, per cui, deve essere integralmente riformata la pronuncia in epigrafe della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F.accoglie l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Due Torri di Paraino (Messina), annulla la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge all’A.C.R.D. Acicatena la sanzione della perdita della gara sopra indicata per 0 – 3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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