F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 11.A.S.D. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ACICATENA DEL 14.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 20/03/06 11.A.S.D. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ACICATENA DEL 14.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006) In relazione alla gara disputata il 10.4.2005, giusta C.U. n.69 del 13.4.2005, il calciatore Francesco Sciuto veniva squalificato per una giornata (somma di ammonizioni). Nella gara immediatamente successiva del 13.4.2005 lo stesso ha giocato regolarmente perché ancora non a conoscenza del richiamato C.U. n.69, per cui, la squalifica doveva in ipotesi essere scontata nella gara immediatamente successiva del 17.4.2005. Sennonché, nella gara del 13.4.2005 il calciatore Sciuto è stato espulso. Giusta il disposto del dell’art.41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice medesimo. In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non poteva giocare la prima gara successiva all’espulsione e, tra l’altro, la detta espulsione, in virtù dell’ultima parte di cui al secondo comma dell’art. 41 C.G.S., è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica a tempo, fino al 31.12.2005 (C.U. n.70 del 20 aprile 2005), superandosi con ciò la pena edittale minima automatica di una giornata. Appare quindi evidente che successivamente al 13.4.2005 (giorno della gara in cui il calciatore è stato espulso) e fino a tutto il 31.12.2005, lo stesso dovevasi ritenere squalificato in virtù dell’espulsione, attesa l’operatività automatica della detta sanzione. Consegue da ciò che in detto periodo, vale a dire quello compreso tra il 13.4.2005 ed il 31.12.2005, il calciatore, non può aver scontato la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni comminatagli con C.U. n. 69, in relazione alla gara 10.4.2005. Detta ultima squalifica, per l’effetto di quanto sopra, doveva essere scontata in epoca posteriore alla squalifica per espulsione, stante l’automatismo di quest’ultima, vale a dire, dopo il 31.12.2005. Poiché però dopo detta data il calciatore Sciuto ha giocato regolarmente tutte le gare ufficiali, e tra queste, quella del 14.1.2006 Taormina/Acicatena, appare indubbia la sua posizione irregolare e, quindi, fondata la doglianza del Taormina, in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare, che devesi ritenere erronea. Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Taormina (Messina), annulla la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge all’A.C.R.D. Acicatena la sanzione della perdita della gara a fianco indicata per 0- 3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it