F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. MATHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GASSINO/ MATHI DELL’8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 36 del 9.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06
2. APPELLO DELL’A.S.D. MATHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GASSINO/
MATHI DELL’8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 36 del 9.2.2006)
Con atto del 2.3.2006, l’A.S.D.C. Mathi, proponeva ricorso avverso la decisione
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle
d’Aosta di cui al C.U. n. 36 del 9 febbraio.2006, relativo alla gara Gassino – Mathi,
dell’8.12 2005, con cui in riforma della decisione del Giudice Sportivo, si disponeva
la ripetizione della gara.
A sostegno del ricorso, con cui sostanzialmente si richiedeva il ripristino di
quanto deliberato dal Giudice Sportivo (perdita della gara per 0-3), la ricorrente
lamentava in buona sostanza che la decisione assunta dall’arbitro di far continuare
la gara soltanto pro-forma era del tutto adeguata alla situazione venutasi a verificare
a seguito di gravi intemperanze dei calciatori del Gassino, che avevano messo
in serio dubbio l’incolumità dell’arbitro e dei suoi collaboratori. La situazione
ingeneratasi a seguito dei ripetuti interventi minacciosi ed aggressivi nei confronti
del direttore di gara erano obiettivamente tali da giustificare la decisione assunta e
tanto doveva comportare, come del resto ritenuto dal Giudice Sportivo, la sanzione
della perdita della gara per 0-3 a carico del Gassino.
Il ricorso in parola valorizza al massimo le sensazioni dell’arbitro, che evidentemente
convinto di non poter portare regolarmente a termine la gara e preoccupato
di un eventuale suo intervento diretto e formale che sancisse la sospensione, ha
ritenuto inevitabile, pur avendo considerata la gara conclusa, condurla a termine
solo pro-forma.
Le diverse (e ovviamente contrarie) considerazioni della controparte poggiano
sostanzialmente su due profili: a seguito dell’arrivo di sufficienti mezzi delle forze
dell’ordine, la situazione avrebbe consentito il regolare svolgimento della gara e, in
ogni modo, il direttore di gara non avrebbe posto in essere ogni tentativo per condurla
a termine.
Il ricorso è fondato; gli elementi descritti dall’arbitro, susseguitisi con allarmante
sequenza, ben potevano ingenerare il ragionevole dubbio che la regolarità della
gara fosse ormai compromessa, anche in ragione della palesata ostilità dell’ambiente
nei confronti del direttore di gara, ma soprattutto in ragione del fatto incontrovertibile
che qualsiasi tentativo di condurre la gara stessa regolarmente a termine
sarebbe stato frustrato dalla necessità di assumere il provvedimento di espulsione
nei confronti di cinque calciatori del Gassino, resisi responsabili, come da referto,
di comportamenti ed atteggiamenti orali e materiali, tali da comportarne l’espulsione,
come del resto confermato dai provvedimenti (di squalifica) adottati nei confronti
di tutti loro dal Giudice Sportivo; ovvia conseguenza sarebbe stata quella di
sospendere la gara in quanto il Gassino non avrebbe più avuto calciatori sufficienti
per proseguire a termini di regolamento, la gara (numero inferiore a sette), con le
conseguenze paventate dall’arbitro anche maggiormente esasperate dalla contemporanea
espulsione sul campo di cinque calciatori locali.
La giurisprudenza di questa Commissione, secondo cui l’arbitro, prima di considerare
la gara sospesa, ha il dovere di esperire ogni tentativo per condurla regolarmente
a termine, risulta inapplicabile, per il motivo testè enunciato, alla problematica in
esame.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dall’A.S.D. Mathi di Mathi Canavese (Torino), annulla l’impugnata decisione della
Commissione Disciplinare, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva
alla Società Gassino la sanzione della perdita della gara sopra indicata con il punteggio
di 0-3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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