F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 3. APPELLO DELL’A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI VIS FARINDOLA/MIRAL 98 DELL’11.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 3. APPELLO DELL’A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI VIS FARINDOLA/MIRAL 98 DELL’11.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2006). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo (Com. Uff. n. 40 del 19 gennaio 2006) respingeva il reclamo presentato dalla società Miral 98 avverso l’esito della gara del giorno 11.1.2006 Amatori Vis Farindola – Miral 98 per aver quest’ultima impiegato il calciatore Cacciatore Giacomo, benché sanzionato con l’espulsione dal campo nella precedente gara Varlengia – Amatori Vis Farindola disputata l’8.1.2006. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo (Com. Uff. n. 46 del 16 febbraio 2006) rigettava l’appello proposto dalla A.S. Miral 98 in quanto nella gara Varlengia – Amatori Vis Farindola ad essere stato espulso era stato il calciatore n. 8 Fusaro Emidio e non, come erroneamente scritto nel referto arbitrale (subito dopo corretto dallo stesso direttore di gara) il n. 9 appunto il Cacciatore Giacomo. Ricorreva alla C.A.F. la società A.S. Miral 98 sottolineando come nell’originale referto arbitrale della partita Varlengia – Amatori Vis Farindola dell’8.1.2006 (fonte privilegiata) fosse riportato il n. 9 e cioè proprio il Cacciatore Giacomo che, invece, risultava regolarmente in campo nella gara dell’11.1.2006 Amatori Vis Farindola – Miral 98. Evidenziava poi come fosse principio generale dell’Ordinamento Sportivo che le decisioni assunte dagli Organi Sportivi hanno efficacia nei confronti delle parti interessate solo se fatte conoscere nelle forme di rito, ex art. 13 1 e 2 N.O.I.F. e art. 5 C.G.S.. L’appello è infondato e va rigettato. Come giustamente osservato dalla Commissione Disciplinare non vi è dubbio che con Com. Uff. n.39 del 12.1.2006 allo stesso è stata comminata la sanzione della squalifica per una gara, ne v’è dubbio, tuttavia, che l’arbitro della gara dell’8.1.2006 ha erroneamente trascritto sul referto di gara l’espulsione diretta del predetto calciatore in luogo di quello del calciatore Fusaro Emidio effettivamente colpito dal provvedimento sanzionatorio, che il medesimo direttore di gara ha provveduto a comunicare il suddetto errore al Comitato Regionale Arbitri, nonché, da ultimo, che quest’ultimo abbia notificato per le vie brevi l’errore alle società interessate. Le riferite circostanze, peraltro pacifiche, consentono di superare le eccezioni sollevate dall’appellante, in ragione del fatto che il principio dell’”automatismo” della sanzione sancito dall’art. 41 comma 2 C.G.S., impone come unico obbligo alle società, al di là del contenuto del referto di gara, il divieto di schierare il calciatore nella gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui lo stesso è stato espulso direttamente dal terreno di gioco, senza che sia necessario uno specifico provvedimento del Giudice Sportivo. Nel caso di specie la società Amatori Vis Farindola ha correttamente evitato di far partecipare alla gara oggetto di reclamo il calciatore Fusaro Emidio che nella precedente gara era stato colpito dal provvedimento di espulsione diretta dal terreno di gioco, come successivamente chiarito dal direttore di gara, a nulla rilevando, a tal proposito, la circostanza che sul referto di gara dell’8.1.2006 era stato indicato erroneamente tra i calciatori espulsi il nominativo del Cacciatore Giacomo. Quest’ultimo, quindi, aveva titolo a prendere parte alla gara dell’11.1.2006. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’A.S. Miral 98 di Pescara e dispone incamerarsi la tassa versata.
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