F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 4. APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/PADOVA DEL 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 254/C del 15.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 4. APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/PADOVA DEL 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 254/C del 15.3.2006) Con atto del 16.3.2006, il Calcio Padova spa proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Serie C relativa alla gara Salernitana-Padova del 6.3.2005 e di cui al C. U. n. 254/C del 15 marzo 2006, con cui veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo, che aveva inflitto al calciatore Maurizio Bedin la squalifica per tre giornate. La sanzione inflitta al Bedin è conseguenza, come evidenziato nella decisione impugnata, del referto di uno degli ufficiali di gara (che ha normativamente fede privilegiata) e del rapporto di un componente dell’Ufficio Indagini, la posizione istituzionale e di terzietà del quale costituisce sicuro indice di veridicità e di serietà, coincidenti, nell’affermare che il fatto di violenza ascritto al calciatore patavino si è verificato ed è avvenuto nel tunnel. A fronte di questo elemento di assoluta valenza, si contrappone che il Bedin sarebbe rientrato nello spogliatoio con ritardo rispetto al calciatore avversario con cui si era poi avuta la colluttazione (De Cesaris) e che pertanto l’episodio non poteva essere avvenuto come descritto. Nel ribadire la fede privilegiata che va attribuita al referto dell’assistente e la posizione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini, di per sé soli sufficienti a togliere valenza alle avverse considerazioni, va soltanto rilevato che l’eventuale rientro ritardato del Bedin non costituirebbe in ogni caso ostacolo a ritenere comunque verificato l’episodio della colluttazione, mentre la presenza del De Cesaris nel tunnel al momento del rientro del Bedin può avere le più diverse spiegazioni, non necessariamente, in difetto di concreti elementi al riguardo, connesse all’attesa da parte del De Cesaris del rientro negli spogliatoi del predetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Calcio Padova di Padova e dispone incamerarsi la tassa versata.
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