F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 5. APPELLO DELL’U.S. ARDORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDORESE/BOVESE DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.1.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 5. APPELLO DELL’U.S. ARDORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDORESE/BOVESE DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.1.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria, con delibera di cui al Com.Uff. n. 18 dell’1 dicembre 2005, respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Ardorese avverso il risultato della gara Ardorese/Bovese del 20.11.2005, che sosteneva che la Pol. Bovese aveva effettuato quattro sostituzioni anzichè tre in violazione delle norme regolamentari. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, adita dalla U.S. Ardorese, con decisione di cui al Com.Uff. n. 83 del 23 gennaio 2006, visti gli atti ufficiali, sentita la società reclamante e l’arbitro, respingeva a sua volta il ricorso. Avverso tale delibera l’U.S. Ardorese preannunciava appello alla C.A.F. chiedendo copia dei documenti ufficiali, ma ometteva l’analoga comunicazione contestuale alla controparte con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell’art.33,comma 2, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Ardorese di Ardore (Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio del preannuncio della richiesta degli atti ufficiali a mezzo fax o telegramma alla controparte, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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