F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 6. APPELLO DELLA POL. D. COMMENDA BRINDISI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. CALCIO LEDE/POL. COMMENDA BRINDISI DELL’8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 16.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 6. APPELLO DELLA POL. D. COMMENDA BRINDISI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. CALCIO LEDE/POL. COMMENDA BRINDISI DELL’8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 16.2.2006) Con ricorso datato 21.2.1006, la Pol. D. Commenda Brindisi, ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 34 del 16 febbraio 2006, con cui era stato respinto il reclamo da essa ricorrente proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo in relazione alla gara Leda-Commenda Brindisi dell’8.1.2006. Sostiene la Commenda Brindisi che erroneamente l’arbitro, con conseguente errore tecnico, avrebbe considerato espulso il calciatore Marco Manni per doppia ammonizione, quando il secondo provvedimento di ammonimento non sarebbe stato mai adottato. Il reclamo risulta inammissibile in ragione della palese discrasia tra le ragioni addotte in questa sede e quelle rappresentate ai precedenti gradi di giudizio; infatti, a parte la sostanza della conclusione, il presente ricorso si articola in maniera del tutto diversa rispetto alle ragioni addotte in precedenza (come emerge dalle motivazioni al riguardo adottate) ed ignora le argomentazioni adottate dalla Commissione Disciplinare al riguardo, che ha evidenziato l’assenza di errore tecnico in ragione del fatto che la seconda ammonizione del Manni era avvenuta al primo tempo praticamente scaduto, ed escludendo così che potesse esservi stato equivoco sulla sussistenza della seconda ammonizione del Manni stesso, finendo in tal modo per modificare sostanzialmente le ragioni essenziali del ricorso, che deve essere pertanto considerato inammissibile ex art. 33, quarto comma, C.G.S.. Consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol,D. Commenda Brindisi di Brindisi, ai sensi dell’art. 33 comma 4 C.G.S., per proposizione di domande nuove, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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