F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06 9. APPELLO AMO GELA AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 DELLA GARA PRO GELA/AMO GELA; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI ? 250,00; INIBIZIONE SINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE E DEI SIG.RI RUSCELLO EMANUELE E ROMANO LUIGI; SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA A CARICO DEI CALCIATORI RODOSTA GIUSEPPE E BASCELLI SALVATORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 23/03/06
9. APPELLO AMO GELA AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA CON IL PUNTEGGIO
DI 0 – 3 DELLA GARA PRO GELA/AMO GELA; PENALIZZAZIONE DI 1
PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI ? 250,00; INIBIZIONE SINO AL
30.6.2006 A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE E DEI SIG.RI RUSCELLO
EMANUELE E ROMANO LUIGI; SQUALIFICA PER DUE GIORNATE
DI GARA A CARICO DEI CALCIATORI RODOSTA GIUSEPPE E BASCELLI
SALVATORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore
Giovanile e Scolastico, in relazione alla gara Pro Gela/Amo Gela del 28.2.2006,
accoglieva il reclamo della Soc. Pro Gela avverso il risultato della gara (terminata
0-1 in favore dell’Amo Gela), che sosteneva l’irregolare posizione di tesseramento
dei calciatori della squadra del Pro Gela, Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore;
conseguentemente infliggeva a carico della società Amo Gela, dei suoi tesserati e
dei calciatori:
- la perdita della gara con il punteggio di 3-0;
- la penalizzazione di un punto in classifica generale;
- l’ammenda di euro 250,00;
- la inibizione sino al 30.4.2006 a carico del Presidente pro-tempore della Amo Gela
(già inibito sino al 20.3.2006);
- la inibizione sino al 30.4.2006 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale
Sig.Russello Emanuele (Amo Gela);
- la squalifica sino al 30.4.2006 a carico dell’allenatore sig. Romano Luigi (Amo
Gela);
- la squalifica per due gare a carico dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli
Salvatore (Gela J.T.).
(Comunicato Ufficiale n. 32 del 9 marzo 2006)
Ricorreva avanti la C.A.F. la A.S.D. Amo Gela sostenendo come regolare fosse
la posizione del tesseramento dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore
e come la mancata trascrizione nel sistema informatico della variazione del loro
tesseramento, avvenuta fin dal 20.1.2006, fosse da attribuire – esclusivamente – al
Comitato Regionale Sicilia. Allegava la documentazione comprovante la regolarità
del tesseramento, a seguito di regolare lista di trasferimento trasmessa con R.R.
del 20.1.2006 e ricevuta dal Comitato Regionale Sicilia il 23.1.2006, e cioè ben
prima della data dell’incontro in esame avvenuto il 28.2.2006.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sono agli atti, infatti, le schede dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli
Salvatore e dalle quali risulta come il Rodosta sia stato trasferito in prestito dalla
Gela J.T. alla A.S.D. Amo Gela in data 20.1.2006, e come, sempre in data 20.1.2006
il Bascelli Salvatore sia stato tesserato, a titolo definitivo, per la società A.S.D. Amo
Gela.
Pertanto entrambi i calciatori erano regolarmente tesserati per la A.S.D. Amo
Gela alla data di effettuazione (28.2.2006) della gara in oggetto.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dalla Amo Gela di Gela Caltanisetta) annulla l’impugnata delibera del Giudice
Sportivo di 2° Grado, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara
Pro Gela/Amo Gela del 26.2.2006. Ordina la restituzione della tassa versata.
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