F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 5. APPELLO DELLA S.S. PIETRAPERTOSA DOL. LUCANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRAPERTOSA/MARSICO NUOVO DEL 4.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 54 del 15.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 5. APPELLO DELLA S.S. PIETRAPERTOSA DOL. LUCANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRAPERTOSA/MARSICO NUOVO DEL 4.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 54 del 15.2.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata annullava la decisione del Giudice Sportivo che il 4 gennaio 2006 aveva dato gara persa ad entrambe le società ex art. 12 commi 1 e 2 C.G.S per via del fatto che sul campo si era scatenata una rissa generale per effetto della quale l’arbitro aveva, per preservare la propria ed altri incolumità, sospeso definitivamente al 23° del 2° tempo, la gara evitando per non esacerbare gli animi di notificare i provvedimenti di espulsione presi nei confronti numerosi calciatori. La Commissione Disciplinare aveva deciso che avendo l’arbitro precisato che aveva espulso 5 calciatori del Pietrapertosa D.L. e 5 della Soc. Marsiconuovo ( provvedimenti non comunicati per ragioni di ordine pubblico) e che avendo l’arbitro ritenuto di aver chiuso la gara per mancanza del numero minimo di atleti da parte della S.S. Pietrapertosa, doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 73 N.O.I.F. onde decideva di assegnare alla Marsiconuovo la gara vinta con il punteggio indicato in epigrafe e, tenuto conto del comportamento contrario ai principi di lealtà sportiva ex art. 1 C.G.S., infliggeva ad entrambe le società l’ammenda di 200 euro. La S.S. Pietrapertosa D.L. tempestivamente reclamante – non comparsa dinnanzi alla Commissione Disciplinare - contestava che esistessero le ragioni di ordine pubblico che avevano determinato la sospensione e che l’arbitro era in corso in errore tecnico non avendo notificato agli interessati le espulsioni, onde richiedeva l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, con la ripetizione della gara e l’annullamento dell’ammenda. Controdeduceva la Soc. Marsiconuovo chiedendo la conferma della decisione e chiedendo di essere sentita in sede di discussione. Il reclamo della S.S. Pietrapertosa D.L. è inammissibile. Invero avanti la Commissione d’Appello Federale il procedimento si instaura su ricorso di parte, che a diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. A) C.G.S. a proprie spese, copia dei documenti con richiesta formulata, come dichiarazione di reclamo, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che s’intende impugnare, proponendo contestualmente analoga comunicazione alla controparte. Orbene tale contestuale comunicazione alla controparte deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell’art. 34 comma 7 C.G.S. a mezzo telegramma o telefax : il che nella presente vicenda non è avvenuto con conseguente inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Pietrapertosa Dol. Lucane di Pietrapertosa (Potenza), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., e 34 comma 7 C.G.S., per omesso invio, a mezzo telegramma o telefax, della dichiarazione del reclamo con richiesta della copia degli atti alla controparte. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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