F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 6. APPELLO DELLA S.C. CITTANOVESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTANOVESE/POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06
6. APPELLO DELLA S.C. CITTANOVESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO
GARA CITTANOVESE/POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005)
Rimesso il procedimento con ordinanza del 12.1.2006 della C.A.F. alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per un nuovo
esame di merito in ordine agli avvenimenti della gara S.C. Cittanovese – Polistena
del 22.10.2005 alla luce degli asseriti nuovi fatti portati dalla S.C. Cittanovese, la
Commissione Disciplinare aveva ribadito, sulla base degli atti ufficiali e della
audizione del Direttore di gara e del Commissario di campo, che a colpire l’arbitro
durante le proteste conseguenti all’assegnazione di un calcio di rigore non era stato
il guardalinee indicato dalla S.C. Cittanovese ma un calciatore. L’arbitro, infatti, in
maniera netta, aveva ribadito che, pur non potendo identificare l’autore materiale
del gesto violento, a colpirlo era stato proprio un calciatore. Aggiungeva inoltre la
Commissione Disciplinare, a sostegno della attendibilità della dichiarazione del
Direttore di gara, che l’indicazione del guardalinee come autore del fatto non era
stata neppure fatta nell’immediatezza ma solo successivamente (nel reclamo alla
C.A.F. dopo la prima decisione della disciplinare intervenuta il 5.12.2005). Per
queste ragioni la Commissione Disciplinare aveva confermato la sanzione inflitta
dal Giudice Sportivo con la decisione del 9.11.2005.
Avverso questa decisione proponeva impugnazione la S.C. Cittanovese sostenendo
la omessa e contraddittoria motivazione della decisione per il fatto che
essendo stato – a suo dire - identificato l’autore del fatto, non si sarebbe potuto
addebitare al capitano Megna ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S. la responsabilità
dell’accaduto. In particolare sosteneva che l’affermazione dell’arbitro, secondo
cui a colpirlo sarebbe stato un calciatore, era tardiva e smentita dal Commissario
di campo e che nessun rilievo aveva il fatto che l’indicazione del guardalinee come
autore del fatto fosse stata tardiva, onde chiedeva dovesse essere revocata la
sanzione inflitta al giocatore Megna, sanzione ritenuta comunque spropositata e
illegittima.
Preliminarmente deve osservarsi come il reclamo sia inammissibile posto che le
motivazioni del reclamo, al di là della terminologia apparente utilizzata di omessa e
contraddittorietà della decisione (peraltro inesistente), altro non propongono che
una rivisitazione del merito delle questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e
risolte della Commissione Disciplinare.
Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte
alla C.A.F., ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. D) C.G.S., questioni attinenti
al merito.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art, 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.C. Cittanovese di Cittanova
(Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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