F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 6. APPELLO DELLA S.C. CITTANOVESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTANOVESE/POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 6. APPELLO DELLA S.C. CITTANOVESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTANOVESE/POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005) Rimesso il procedimento con ordinanza del 12.1.2006 della C.A.F. alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per un nuovo esame di merito in ordine agli avvenimenti della gara S.C. Cittanovese – Polistena del 22.10.2005 alla luce degli asseriti nuovi fatti portati dalla S.C. Cittanovese, la Commissione Disciplinare aveva ribadito, sulla base degli atti ufficiali e della audizione del Direttore di gara e del Commissario di campo, che a colpire l’arbitro durante le proteste conseguenti all’assegnazione di un calcio di rigore non era stato il guardalinee indicato dalla S.C. Cittanovese ma un calciatore. L’arbitro, infatti, in maniera netta, aveva ribadito che, pur non potendo identificare l’autore materiale del gesto violento, a colpirlo era stato proprio un calciatore. Aggiungeva inoltre la Commissione Disciplinare, a sostegno della attendibilità della dichiarazione del Direttore di gara, che l’indicazione del guardalinee come autore del fatto non era stata neppure fatta nell’immediatezza ma solo successivamente (nel reclamo alla C.A.F. dopo la prima decisione della disciplinare intervenuta il 5.12.2005). Per queste ragioni la Commissione Disciplinare aveva confermato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con la decisione del 9.11.2005. Avverso questa decisione proponeva impugnazione la S.C. Cittanovese sostenendo la omessa e contraddittoria motivazione della decisione per il fatto che essendo stato – a suo dire - identificato l’autore del fatto, non si sarebbe potuto addebitare al capitano Megna ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S. la responsabilità dell’accaduto. In particolare sosteneva che l’affermazione dell’arbitro, secondo cui a colpirlo sarebbe stato un calciatore, era tardiva e smentita dal Commissario di campo e che nessun rilievo aveva il fatto che l’indicazione del guardalinee come autore del fatto fosse stata tardiva, onde chiedeva dovesse essere revocata la sanzione inflitta al giocatore Megna, sanzione ritenuta comunque spropositata e illegittima. Preliminarmente deve osservarsi come il reclamo sia inammissibile posto che le motivazioni del reclamo, al di là della terminologia apparente utilizzata di omessa e contraddittorietà della decisione (peraltro inesistente), altro non propongono che una rivisitazione del merito delle questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e risolte della Commissione Disciplinare. Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte alla C.A.F., ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. D) C.G.S., questioni attinenti al merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art, 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.C. Cittanovese di Cittanova (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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