F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 10.APPELLO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI ? 5.000,00, SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 19.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 27/03/06 10.APPELLO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI ? 5.000,00, SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 19.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006) La U.S. Lecce ha proposto ricorso avverso il provvedimento (v. C.U. n. 294 pubblicato il 23 marzo 2006) con il quale la Commissione Disciplinare aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo (pubblicata sul C.U. n. 288 del 21 marzo 2006) che aveva comminato, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di ? 5.000,00. La reclamante ha ritenuto l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare illegittima per l’errata e falsa applicazione dell’art. 11 C.G.S. dolendosi, comunque, che in carenza dei relativi presupposti era stata irrogata la squalifica del campo di gioco. Chiedeva, pertanto, di annullare la decisione impugnata ed in subordine, in parziale riforma della stessa, di ridurre e/o commutare le sanzioni inflitte nella misura ritenuta di giustizia e secondo equità. Alla seduta ha presenziato il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi del gravame rilevando, altresì, la mancanza di pericolosità delle condotte poste in essere dai sostenitori sia per “l’incolumità pubblica” sia per l’incolumità di coloro che si trovavano sul terreno di gioco come, d’altra parte, emergeva dal referto dell’arbitro in cui era stato descritto il comportamento del pubblico. Ciò premesso ritiene la C.A.F. che il reclamo sia ammissibile e parzialmente fondato per i motivi di seguito esplicitati. Preliminarmente si osserva che il lancio di fumogeni, che pure hanno causato la sospensione della gara per complessivi otto minuti, debba ricondursi, ai fini disciplinari, alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva. In tal senso, condividendosi sul punto la motivazione della Commissione Disciplinare, non può trovare accoglimento l’esimente invocato dalla U.S. Lecce a supporto del quale ha richiesto l’ammissione di prova testimoniale, essendo pacifica la connessione tra le condotte e l’evento agonistico in occasione del quale sono state poste in essere. Epperò, è pur vero, come si evince dagli atti ufficiali, che il lancio di fumogeni, come osservato dalla reclamante, non può ritenersi abbia costituito grave pericolo per l’incolumità di coloro che erano presenti sul terreno di gioco di talché, ad avviso della C.A.F., per legittimare la squalifica del campo di gioco non può trovare applicazione il dettato normativo di cui all’art. 11, commi 1 e 3 del C.G.S. i cui presupposti sono costituiti da precedente diffida, mai comminata alla U.S. Lecce, e dalla sussistenza di fatti particolarmente gravi, come da costante giurisprudenza di questa Commissione (v. reclamo Soc. Vicenza in C.U. n. 4 del 13 Luglio 2005). Per contro giova osservare che la reclamante, come evidenziato dal Giudice Sportivo, è stata destinataria, a titolo di responsabilità oggettiva, di precedenti sanzioni disciplinari in ben quindici occasioni nel corso della presente stagione sportiva, per cui deve ritenersi recidiva. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, annulla l’impugnata delibera e infligge la sola sanzione dell’ammenda di ? 25.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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