F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 1. APPELLO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 228/C del 22.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 1. APPELLO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI ? 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 228/C del 22.2.2006) Con atto di reclamo del 22.2.2006 il Taranto Sport, in persona del proprio Legale Rappresentante, proponeva ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C del 17.2.2006 (Comunicato Ufficiale n. 224/C). Delibera di conferma di quella del Giudice Sportivo, che aveva sanzionato il Taranto Sport con l’ammenda di ? 6.000,00 oltre alla diffida ex art. 13.1 C.G.S. l’obbligo al risarcimento dei danni, ritenendo la Società oggettivamente responsabile per le condotte dei propri tifosi. Il Taranto Sport sostanzialmente lamenta la ingiustificata onerosità della sanzione, soprattutto con riferimento a quella ben meno pesante inflitta alla Società A.S. Andria Bat S.r.l.. nonostante che le condotte di entrambe le tifoserie fossero state, a suo dire, di pari gravità. Appare a questa Commissione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, 1° comma, C.G.S. trattandosi in realtà di un ricorso tendente al solo riesame della gravità dei fatti di danneggiamento accaduti e quindi non ricorribile in questa sede. Il fatto stesso che il ricorrente a sostegno del proprio gravame operi un rinvio alle doglianze già avanzate innanzi la Commissione Disciplinare conferma che trattasi di motivi in punto di fatto e come tali inammissibili con il conseguente incameramento della tassa versata Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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