F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06 3. APPELLO DELLA A.S.D. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AQUILA BAFIA/TORREGROTTA DEL 29.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 30/03/06
3. APPELLO DELLA A.S.D. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA AQUILA BAFIA/TORREGROTTA DEL 29.1.2006 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39
del 2.3.2006)
L’A.S.D. Torregrotta, in persona del suo legale rappresentante Sindoni Antonino,
ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 dell’1 marzo
2006, con la quale veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo che aveva
comminato alla società reclamante ed alla società Aquila Bafia, la sanzione della
perdita della gara ad entrambe per 0 – 3, in relazione ai fatti avvenuti al termine
della gara del Campionato di Promozione Girone B del 29.1.2006. La Commissione
Disciplinare disponeva, invece, la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 12 punto 4
sub c) del Codice di Giustizia Sportiva da disputarsi in campo neutro.
La Società Torregrotta sostiene nel proprio attuale reclamo che la decisione
della Commissione Disciplinare è ingiusta nei suoi confronti in quanto gli incidenti
avvenuti al 45’ del secondo tempo (quando la reclamante conduceva la gara per 1
– 0) sono ascrivibili esclusivamente al comportamento del calciatore Di Natale
Giuseppe dell’Aquila Bafia, mentre – come riconosciuto dalla Commissione
Disciplinare – la Torregrotta non aveva alcun interesse né a provocare né a rispondere
alla provocazione del suddetto calciatore avversario, ma soltanto a difendersi
dall’aggressione subita.
Le doglianze della ricorrente appaiono fondate e meritano accoglimento.
Risulta infatti chiaramente dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e successivo supplemento, la univoca responsabilità, anche oggettiva,
dell’Aquila Bafia, società ospitante.
La stessa Commissione Disciplinare evidenzia nell’impugnata decisione che, al
45’ minuto del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore numero 4
Giuseppe Di Natale dell’Aquila Bafia, quest’ultimo aggrediva un calciatore della
squadra avversaria che stava conducendo la partita per 1 – 0 e ne scaturiva una
colluttazione. Aggiunge inoltre la Commissione Disciplinare che, come emerge
dagli atti ufficiali, la società A.S. Torregrotta, vincente al 45’ del secondo tempo,
non poteva avere alcun interesse a far degenerare la rissa provocata al Di Natale,
onde deve ritenersi che i suoi calciatori abbiano solo cercato di difendersi dalle
aggressioni subite.
Va aggiunto che nel suo supplemento di rapporto in data 30.1.2006, l’arbitro ha
segnalato che un dirigente del Torregrotta, il Sig. Sindoni Antonino, che era intervenuto
per sedare la rissa, veniva colpito con pugni e schiaffi dai quali era costretto
a difendersi.
Questa Commissione ritiene, sulla base di quanto sopra esposto, che l’impugnata
decisione è palesemente errata in quanto nella fattispecie in esame non sussistevano
i presupposti né per comminare la sanzione della perdita della gara per
0 – 3 ad entrambe le società (come già erroneamente deciso dal Giudice Sportivo),
né per disporre la ripetizione della gara.
L’art. 12 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, infatti, che la
società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano
influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare
effettuazione, è punita con la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, o con
il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a
questa più favorevole. La punizione sportiva della perdita della gara può essere
inflitta a tutte e due le società interessate solo quando la responsabilità dei fatti che
hanno impedito la regolare effettuazione della gara stessa, risulti di entrambe; nel
caso in esame quest’ultima ipotesi non sussiste risultando evidente dagli atti ufficiali
la univoca responsabilità, anche oggettiva, della società Aquila Bafia.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso della A.S.D. Torregrotta e l’applicazione
della sanzione della perdita della gara a carico dell’Aquila Bafia.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dalla A.S.D. Torregrotta di Messina, annulla l’impugnata delibera ed infligge alla
Società Aquila Bafia la punizione sportiva della perdita della gara sopraindicata per
0–3. Dispone la restituzione della tassa versata.
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