F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06 12. APPELLO DEL NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GELA/NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D. DELL’8.3.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 23.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 06/04/06
12. APPELLO DEL NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GELA/NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D. DELL’8.3.2006
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 23.3.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 23 marzo 2006 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico, decidendo in merito al reclamo proposto dalla soc. Real Gela per l’impiego irregolare nella posizione di guardialinee, da parte della soc. Nissa Football Club A.S.D., di Panarinfo Salvatore (ritenuto non tesserato) nella gara del giorno 8.3.2006, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara oltre all’ammenda nella misura di €. 75,00 ed alla squalifica per una gara del capitano della squadra Di Natale Sebastiano. Osservava il Giudice, in estrema sintesi, che da accertamenti svolti il Panarinfo non risultava essere tesserato per la soc. Nissa F.C. A.S.D. e dunque che la sua partecipazione alla gara quale guardialinee di parte fosse irregolare. Da qui le sanzioni già dette. Avverso detta decisione proponeva appello la società che faceva presente come a seguito di propria richiesta il Comitato Regionale avesse rilasciato al Panarinfo tessera di accompagnatore ufficiale della società e dunque come il suo impiego quale guardialinee di parte in occasione della gara del giorno 8.3.2006 andasse considerato del tutto regolare. L’appello della soc. Nissa Football Club A.S.D., proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e deve essere accolto. E’ dato di fatto che al momento della gara del giorno 8.3.2006 il Panarinfo rivestiva la carica di accompagnatore ufficiale della soc. Nissa F.C. A.S.D.: risulta dall’apposita tessera rilasciata alla società dal Comitato Regionale e dunque la circostanza non può essere posta seriamente in discussione, come del resto non fa la soc. Real Gela. Bisogna rilevare tuttavia che il comma 2 dell’art. 63 delle N.O.I.F. abilita alle funzioni di guardialinee di parte un calciatore della società o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. Orbene, va da sé che il Panarinfo non era calciatore né tecnico della soc. Nissa, come peraltro neppure sostenuto dalla stessa società. Non vi è dubbio però che per effetto della carica che ricopriva era ed andava considerato a tutti gli effetti un dirigente laddove il richiamo a tale categoria di soggetti da parte dell’art. 63 comma 2 delle N.O.I.F.. è chiaramente rivolto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 1 delle medesime N.O.I.F., a tutti quei soggetti che per la loro carica in seno alla società abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata, come per l’appunto il Panarinfo che, da accompagnatore ufficiale, era certamente investito di responsabilità ed aveva rapporti con molteplici altri soggetti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.. (arbitri, dirigenti delle altre società, organi federali a livello centrale e periferico e via dicendo). Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Nissa Football Club A.S.D. di Caltanissetta, annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 1 – 8 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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