F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 07/04/06 2. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TARANTO SPORT AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE INERENTE CONTROVERSIA PASSATORE FRANCESCO / TARANTO SPORT (Decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C.A. dell’1.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 07/04/06 2. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TARANTO SPORT AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE INERENTE CONTROVERSIA PASSATORE FRANCESCO / TARANTO SPORT (Decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C.A. dell’1.4.2006) Con ricorso datato 15.2.2006, il Taranto Sport srl proponeva ricorso per revocazione del lodo arbitrale emesso in data 20.1 dello stesso anno, nella vertenza tra la stessa Società e Francesco Passiatore, e pubblicato nel C.U. n. 15/C.A con cui veniva fatto obbligo alla Società qui ricorrente di corrispondere al calciatore la somma di euro 25.931,00, con la condanna altresì al pagamento delle spese di vertenza. Riassunti i fatti di causa, il Taranto Sport srl, deduceva due vizi revocatori: il dolo di una parte nei confronti dell’altra e l’errore di fatto risultante dagli atti di causa. Quanto al primo, si assume che, malgrado il raggiungimento di un accordo in sede arbitrale, il Passatore, pur avvalendosi della ivi concordata reintegra nella prima squadra, non avrebbe rinunciato alla richiesta di risarcimento danni, insistendovi successivamente nella stessa sede arbitrale. Ricordato come il dolo revocatorio, nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, qui applicabile, atteso che la normativa settoriale sportiva ricalca quella civilistica sul punto, debba essere caratterizzato da una positiva attività fraudolenta, tale da impedire al giudice l’accertamento della verità, va evidenziato che i fatti addotti a sostegno di tale mezzo non integrano affatto tale caratteristica e ciò nella stessa prospettazione della ricorrente. Invero, il Passiatore, a fronte di una ipotesi di accordo effettivamente raggiunta con la controparte, ha ritenuto che la stessa fosse stata violata dal Taranto Sport srl, in quanto la Società aveva insistito nel chiedergli di sottoporsi ad esami medici già in precedenza rifiutati e sostanzialmente oggetto della controversia; orbene, a prescindere da tutti i profili di merito, il giudice, come del resto la difesa avversaria, di fronte ad una situazione chiarissima nei suoi presupposti e pertanto non integrante quella attività fraudolenta necessaria per l’applicazione di tale ipotesi normativa, non hanno certo trovato impedimento alcuno a conoscere la verità o a predisporre adeguate difese; basterà, per concludere sul punto, rilevare che il cennato accordo era stato raggiunto nella stessa sede arbitrale precedentemente, donde la certa conoscenza di esso da parte del Collegio. Il secondo profilo concerne preteso errore di fatto risultante dagli atti,e sostanziatosi nel fatto che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto formalizzare l’accordo raggiunto dalle parti e non avrebbe dovuto consentire il proseguimento della vertenza. A parte il pur significativo rilievo che nel testo del lodo e segnatamente nella parte motiva di esso non si dà conto alcuno di tale accordo, che peraltro risulta per concorde ammissione delle parti, cosa questa che va doverosamente interpretata nel senso che evidentemente si trattò di una ipotesi di accordo, da verificare e formalizzare e poi non concretizzatasi nei termini concordati, va evidenziato che il profilo revocatorio deve attenere ad un vizio attinente alla formazione del convincimento dell’organo giudicante, derivante dalla supposizione di un fatto la cui verità è inconfutabilmente esclusa ovvero dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita. Nella specie, anche a voler ammettere che il Collegio arbitrale abbia considerato irrilevante l’ accordo precedentemente ipotizzato, risulta in modo evidente dalla lettura del lodo che il convincimento dei giudici non è stato in alcun modo fuorviato da tale elemento, sicchè l’eventuale pretermissione del fatto in esame non ha esplicato influenza alcuna sulla decisione. Conclusivamente, a prescindere dall’assai opinabile valenza che a quell’ipotesi di accordo si vorrebbe attribuire, resta la constatazione secondo cui al limite ci si dorrebbe di un vizio procedurale, ovviamente non deducibile in sede revocatoria, nei termini in cui viene prospettato. Il ricorso è quindi inammissibile; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come innanzi proposto dal Taranto Sport. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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