F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 3. APPELLO DELLA S.S.D. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLANESE/MAS AVELLINO DEL 16.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
3. APPELLO DELLA S.S.D. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLANESE/MAS AVELLINO DEL 16.1.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la S.S.D. Eclanese, a norma dell’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n.74 del 9 marzo 2006, relativa alla gara S.S.D. Eclanese/Pol. Mas Avellino del 16.1.2006, valida per il Campionato Regionale Juniores (attività mista) Girone D. L’odierna ricorrente lamenta in particolare, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 12.6 lett. a) C.G.S.. Segnatamente, la società reclamante osserva che erroneamente la Commissione Disciplinare ha sanzionato, con la perdita della gara per 0-3, la presenza in campo di un calciatore della Eclanese, De Simone Marco, di età inferiore ai 15 anni. L’appello in esame è, sul punto, fondato. Le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente si palesano corrette e rispondenti al dettato normativo . L’ art. 12 comma 6 lett. a) C.G.S., infatti, nel disciplinare le “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare”, espressamente prevede che “Non comportano la punizione della perdita della gara, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse;........................”. Nel caso in esame, versandosi proprio nell’ipotesi di partecipazione alla gara - di un atleta di età inferiore ai quindici anni - non subordinata, ai sensi dell’art. art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non poteva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d.“ a tavolino” perché non prevista dalle norme vigenti in materia. La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni, ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere parzialmente annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo in occasione della gara S.S.D. Eclanese/Pol. Mas Avellino del 16.1.2006, valida per il Campionato Regionale Juniores (attività mista) Girone D. In applicazione dell’ art. 12 comma 6 lett. b) C.G.S. deve essere inflitta alla S.S.D. Eclanese la sanzione dell’ammenda che si reputa equa nella misura di € 200,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’S.S.D. Eclanese di Mirabella Eclano (Avellino), annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 3-1 conseguito in campo nella gara suindicata e visto l’art. 12, comma 6, lett. b), C.G.S., infligge alla S.S.D. Eclanese la sanzione dell’ammenda di € 200,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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