F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 7. APPELLO DEL CALCIATORE PINNELLI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 35 del 23.2.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 7. APPELLO DEL CALCIATORE PINNELLI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 35 del 23.2.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 31, in data 2 febbraio 2006) infliggeva al calciatore Pietro Pinnelli, in forza all’U.S. Audace Cerignola (Campionato Juniores Regionale), la squalifica sino al 30 dicembre 2006, con la seguente motivazione: “espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, rientrando negli spogliatoi aggrediva a pugni e calci il custode del campo e continuando a colpirlo nonostante quest’ultimo stesse per terra” (gara del 28 gennaio 2006, disputatasi a Manfredonia tra il Castriotta Manfredonia e l’Audace Cerignola). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 35 del 23 febbraio 2006) confermava la squalifica, respingendo un reclamo della U.S. Audace Cerignola, sul rilievo che, in considerazione della gravità dei fatti occorsi a fine gara, doveva ritenersi congrua la sanzione inflitta dal primo giudice. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello il calciatore Pietro Pinnelli, contestando l’attendibilità del referto arbitrale e proponendo una ricostruzione dei fatti tale da attenuare la sua responsabilità Il ricorso è inammissibile, in quanto investe questioni di merito, estranee al giudizio di questa Commissione, adita come giudice di terzo grado (cfr. art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva). Per questi motivi la C.A.F., visto l’art. 33.1 C.G.S., dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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