F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 10. APPELLO DELLA U.S. VARALPOMBIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBANIA CALCIO/VARALPOMBIESE DEL 19.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
10. APPELLO DELLA U.S. VARALPOMBIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBANIA CALCIO/VARALPOMBIESE DEL 19.2.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006)Con rituale e tempestivo appello spedito il 21.3.2006 la U.S. Varalpombiese ha richiesto la revoca della decisione pubblicata sul C.U. n. 41 del 16 marzo 2006 con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, nel rigettare il proposto ricorso, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.39 del 2 marzo 2006) che aveva disposto la ripetizione della gara Verbania Calcio/Varalpombiese del 19.2.2006 del Campionato di Eccellenza – Girone A. Osserva preliminarmente la C.A.F. che la società appellante ha, in questa sede, riproposto le stesse motivazioni enunciate davanti alla Commissione Disciplinare e, in applicazione dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il proposto appello va dichiarato inammissibile e disposto l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., visto l’art. 33 comma 1 C.G.S., dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla U.S. Varalpombiese di Varallo Pombia (Novara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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