F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06 11. APPELLO DELL’U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DEL L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 11/04/06
11. APPELLO DELL’U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DEL L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006).
La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l’esame dell’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Libarna Calcio alla riunione del 4.5.2006.
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