F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 5. APPELLO DELL’A.S. REAL GRAVINA C.5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. ATLETICO CASSANO/REAL GRAVINA C.5 DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 16.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06
5. APPELLO DELL’A.S. REAL GRAVINA C.5 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA POL. ATLETICO CASSANO/REAL GRAVINA C.5 DEL 28.1.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia –
Com. Uff. n. 32 del 16.3.2006)
Con rituale e tempestivo atto, l’A.S. Real Gravina C5 ha proposto gravame
avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Puglia in merito alla gara Atletico Cassano – Real Gravina C5 del
28.1.2006 (v. C.U. n. 32 del 16 marzo 2006).
Osserva preliminarmente la C.A.F. che, avendo la società A.S. Real Gravina C5,
in questa sede, riproposto le stesse motivazioni enunciate davanti alla
Commissione Disciplinare, l’appello non può sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.,
l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Real Gravina C.5 di Gravina in Puglia
(Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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