F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06 10. APPELLO DELLA S.S. SILANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA / PROMOSPORT DEL 12.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 114 del 4.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 13/04/06
10. APPELLO DELLA S.S. SILANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA
/ PROMOSPORT DEL 12.3.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 114 del
4.4.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 3.4.2006, la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria accoglieva il reclamo proposto
dalla A.S. Promo Sport Calcio avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le
aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara Silana-Promo Sport
Calcio del 12.3.2006 (Com. Uff. n. 109 del 22 marzo 2006).
Osservava la Commissione che la mancata presentazione della soc. Promo
Sport per la disputa della gara contro la soc. Silana era stata determinata da forza
maggiore, ed esattamente all’abbondante nevicata e da un successivo incidente
d’auto che, alla luce delle note dell’ANAS in data 16 e 24.3.2006 ed in data alla
mano - aveva reso non transitabile la strada statale n. 107.
Avverso tale decisione proponeva appello la S.S. Silana che rilevava come la
squadra della A.S. Promo Sport avrebbe potuto raggiungere il luogo di svolgimento
della gara se solo avesse fatto uso delle normali (e consigliate, dai bollettini
ANAS) catene. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il
ripristino dell’originaria decisione del Giudice Sportivo.
L’appello della S.S. Silana non è ammissibile.
A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società
occorre rilevare che per effetto di quanto previsto dall’art. 55 delle N.O.I.F. le decisioni
delle Commissioni Disciplinari in tema di mancata partecipazione alla gara per
causa di forza maggiore sono assunte in seconda ed ultima istanza, come dire che
non sono impugnabili innanzi a questa Commissione d’Appello.
Ne discende, pertanto e come già detto, che l’appello proposto deve essere
dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55.2 N.O.I.F.,
l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Silana di San Giovanni in Fiore
(Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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