F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 6. APPELLO DEL SIG. GIAMPAOLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 37, 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 6. APPELLO DEL SIG. GIAMPAOLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 37, 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006 Il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dall’Ufficio Indagini, pervenuti in data 30.11.2005, relativi alla richiesta di accertamenti, avanzata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., in merito all’attività effettivamente svolta dall’allenatore Marco Giampaolo, tesserato per la società calcistica Ascoli Calcio 1898 S.p.A., quale allenatore in seconda della prima squadra. Atteso che l’ attività di indagine traeva origine da una denuncia presentata dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, indirizzata al Settore Tecnico della F.I.G.C., con la quale si segnalava la particolare situazione relativa alla conduzione tecnica della società di calcio dell’Ascoli, partecipante al Campionato di Serie A per la stagione calcistica 2005/2006, caratterizzata dal fatto che, secondo quanto riportato da notizie di stampa e da altri organi di informazione pubblica, la guida della prima squadra della società calcistica in questione, sarebbe, di fatto, palesemente affidata al Sig. Marco Giampaolo, in possesso di una qualificazione professionale inferiore rispetto a quella richiesta dal vigente Regolamento del Settore Tecnico, mentre, formalmente, risulterebbe tesserato, quale allenatore responsabile della prima squadra, il Sig. Massimo Silva, tecnico di prima categoria, in possesso della necessaria qualifica. Visto l’art. 28, comma 4 lettera b), C.G.S., nonché gli artt. 36 punto 2 e 38 punto 6 del Regolamento del Settore Tecnico, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.: 1. il Signor Massimo Silva, allenatore responsabile della prima squadra dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.A; 2. il Signor Marco Giampaolo, allenatore in seconda della prima squadra dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 C.G.S., nonché per la violazione, da parte del solo Giampaolo, delle disposizioni di cui all’art. 37 punto 1, lett. Aa) e 38 punto 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere i comportamenti di cui alla parte motiva. La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. dichiarava Massimo Silva e Marco Giampaolo responsabili degli addebiti disciplinari loro mossi infliggendo la sanzione di ? 5.000,00 con diffida a Massimo Silva e la sanzione della squalifica fino al 15.5.2006 a Marco Giampaolo (Com. Uff. n. 116 del 27 marzo 2006). Avverso tale decisione ricorrevano Massimo Silva e Marco Giampaolo sostenendo: - inammissibilità del deferimento; - insussistenza, infondatezza ed errata interpretazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata. Chiedevano di annullare e revocare la sanzione irrogata, o in subordine ridurre al presofferto la sanzione della squalifica al Giampaolo fino al 15.5.2006 ed alla misura di giustizia l’ammenda al Silva. I ricorsi sono infondati e vanno respinti. Risulta dagli atti che l’Ufficio Indagini visionava due gare di campionato ed un allenamento infrasettimanale descrivendo gli atteggiamenti tenuti dai due tecnici e valorizzando, in particolare, la condotta del Giampaolo che seguiva gli incontri in piedi dando continue indicazioni, effettuando richiami ed incitando i calciatori, nonché provvedendo alle sostituzioni. In tali occasioni il Silva teneva una condotta sostanzialmente passiva limitandosi a qualche intervento verbale. In occasione dell’allenamento il Silva svolgeva funzioni di arbitro senza mai dare indicazioni ai calciatori, compito che, invece, svolgeva il Giampaolo a bordo campo. La tesi difensiva da sempre sostenuta è che la conduzione tecnica della squadra sia comunque riservata al Silva, come sovrintendente a tutte le decisioni necessarie in ogni campo della detta conduzioni e che il Giampaolo lo coadiuvi nell’ambito di una progettualità di guida collegiale della squadra stessa. Cosicché, ferme restando le prerogative del Silva, il Giampaolo ne attuerebbe le previe direttive, con particolare riguardo alla cura della fase tattica difensiva. Come già osservato dal Giudice di 1° grado anche se si seguisse l’impostazione sopra indicata dovrebbe sempre giungersi alla conclusione che il Giampaolo svolge funzioni tipiche dell’allenatore responsabile in prima della conduzione tecnica della squadra, non altrimenti potendosi qualificare la sostituzione dei calciatori, l’osservazione diretta delle fasi di gioco con interventi, consigli e richiami. Analogo discorso vale per la fase degli allenamenti, il tutto svolgendosi al di fuori di quella che è l’ordinaria regolamentazione dei compiti affidati a soggetti tesserati come allenatori, in relazione alla fondamentale circostanza che il Giampoalo non è abilitato a svolgere le dette funzioni di allenatore in prima. E’ poi solo un ulteriore riscontro quello derivante dalle dichiarazioni rilasciate dal calciatori dell’Ascoli, sentiti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, le quali sostanzialmente confermano la rilevanza del ruolo svolto dal Giampaolo. Altrettanto va detto per la del tutto inusuale esposizione mediatica conferita al medesimo, la cui identificazione come effettivo allenatore dell’Ascoli traspare dalla stragrande maggioranza dei servizi di informazione, senza che il Giampaolo si sia mai premurato di precisare o di smentire. Deve dunque ritenersi che, nella migliore delle ipotesi, il Silva abbia abdicato a taluni compiti fondamentali della sua funzione, non riconducibili, per la loro tipicità, nell’ambito della guida tecnica di gruppo di una squadra di calcio. E che, quindi, il Giampaolo abbia assunto una posizione non consentitagli dal tipo di abilitazione ottenuto. La responsabilità del Silva, è dunque, in relazione all’art. 1 C.G.S., di avere consentito che si instaurasse e permanesse una situazione di palese violazione del dovere di lealtà e correttezza sportive in rapporto alla normativa che regola i suoi compiti; quella del Giampaolo è di avere specificamente violato gli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico svolgendo, come contestatogli, mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Alla luce di tali argomentazioni e dati di fatto oggettivi, la ulteriore tesi difensiva, circa il fatto che il deferimento si è fondato solo sulla visione, da parte dell’Ufficio Indagini, di due gare, una partita di allenamento ed una partita, a fronte di 30 gare e di 300 allenamenti, non trova assolutamente fondamento. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami n. 5 e 6 come innanzi proposti rispettivamente dai Sigg.ri Silva Massimo e Giampaolo Marco, li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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