F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 7. APPELLO DELL’A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DI MONTELLA/SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL 4.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06
7. APPELLO DELL’A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CITTA’ DI MONTELLA/SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL
4.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania – Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006)
Con reclamo del 31.3.2006 la A.C. San Giorgio del Sannio proponeva ricorso a
questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. del 30 marzo 2006 che aveva
accolto il reclamo della A.C. Città di Montella e per l’effetto inflitto alla A.C. San
Giorgio del Sannio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-3 avendo riconosciuto, nonostante l’errato invio del reclamo che, a dire della
Commissione, avrebbe dovuto essere indirizzato al Giudice Sportivo, l’irregolare
tesseramento del calciatore Roselli Adjei Michel.
L’appello non merita accoglimento in quanto ai sensi del combinato disposto
degli artt. 24, 8° comma, e 42, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il
Giudice competente a decidere sulle controversie relative alla “posizione di tesserato
che abbia preso parte ad una gara” è comunque la Commissione Disciplinare
la quale quindi ha errato nel ritenersi incompetente ma, entrando nel merito, ha
esattamente deciso, apparendo a questa Commissione assolutamente condivisibile
tutte le argomentazioni in ordine all’irregolare tesseramento del calciatore suddetto,
oggetto del reclamo da parte della A.C. Città di Montella.
Fatti tanto gravi sotto l’aspetto disciplinare da essere stati inviati, per la propria
competenza, all’Ufficio Indagini della Federazione.
Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dall’ A.C.
San Giorgio del Sannio di San Giorgio del Sannio (Benevento) e dispone incamerarsi
la tassa reclamo.
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