F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 9. APPELLO DELLA S.S.D. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLANESE/PIAZZESE DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 13.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/04/06 9. APPELLO DELLA S.S.D. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLANESE/PIAZZESE DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 13.4.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel C.U. n. 82 del 5 aprile 2006, infliggeva alla S.S.D. Eclanese la sanzione sportiva della gara della gara Eclanese/Piazzese MT del 2.4.2006 con il punteggio di 0-3, per la mancata disputa della predetta gara per indisponibilità dell’impianto e per la mancata reperibilità da parte della A.S.D. Eclanese della disponibilità di altro idoneo impianto. Avverso tale delibera la S.S.D. Eclanese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che con delibera del 13 aprile 2006 confermava le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d’Appello Federale la S.S.D. Eclanese ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare. Rileva questo decidente che nel caso di specie il ricorso proposto non può sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità. E’ noto ,infatti, che le censure di merito alla impugnata decisione non possono essere fatte valere in questa sede, posto che, l’articolo 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva non consente a questa Commissione d’Appello Federale di prendere in esame quanto lamentato in punto di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.S.D. Eclanese di Mirabello Eclano (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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