F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 20/04/06 1. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 20/04/06
1. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del
28.9.2005)
Nel corso della gara Ravenna – Genoa, valida per il Campionato di Serie C/1,
veniva impiegato, a partita in corso, dal Genoa il calciatore Antonio Ghomsi, destinatario
di due giornate effettive di squalifica, inflittegli nel corso del Campionato
Primavera 2004/2005, allorché ancora militava nella Salernitana, di cui aveva scontato
la prima in occasione dell’incontro Salernitana-Lecce del 30.4.2005.
Il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 17, comma 6, C.G.S., dopo aver rilevato
che il Ghomsi non aveva scontata la residua giornata di squalifica, riteneva che le
giornate di squalifica residue andassero scontate in occasione delle gare ufficiali in
cui era impegnata la prima squadra della società di nuova appartenenza ed applicava
la sanzione sportiva della perdita della gara e l’ammonizione al calciatore.
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, adita con
reclamo dal Genoa, revocava le sanzioni inflitte.
Su ricorso del Ravenna, questa Commissione, nella seduta del 12.12.2005, ha
sospeso il procedimento ed ha richiesto alla Corte federale un parere interpretativo, sulle
norme applicabili nella materia de qua, attesa la inconciliabilità delle discordi decisioni
al riguardo del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.
Con delibera del 22.3/11.4.2006, la Corte federale ha espresso parere interpretativo
nel senso che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve
essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva,
nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza,
intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni.
Pervenuto detto autorevole parere, questa Commissione convocava nuovamente
le parti alla seduta del 20.4.2006 e in esito alla discussione avutasi, è pervenuta
alla decisione di cui in appresso.
Fermo il fatto che questa Commissione non ritiene di potersi discostare dal
parere espresso dalla Corte federale, che invero condivide in assoluta consonanza
di impostazione, argomentazioni e conclusioni, va ancora osservato quanto segue.
La tesi secondo cui in realtà il parere stesso non sarebbe esaustivo, risolvendosi
sostanzialmente in una affermazione di principio, non può essere in alcun modo
condivisa.
La esegesi compiuta delle norme che regolano la materia, l’analisi, anche comparata
delle stesse, la individuazione della ratio sottostante e l’inquadramento
sistematico della disciplina esaminata hanno, a seguito di un argomentare di assoluto
rigore tecnico-giuridico e logico, condotto alla conclusione ricordata, eviden-
ziandosi opportunamente che la disposizione di cui al sesto comma dell’art. 17
appare ispirata all’esigenza di garantire l’afflittività della sanzione anche nel caso di
trasferimento del calciatore in altra società; una diversa interpretazione avrebbe
fatto venir meno il carattere speciale e derogatorio della norma de qua, che è
espressamente sottolineato dalla lettera della norma stessa. Particolarmente significativo
appare il profilo secondo cui alla locuzione “squadra” utilizzata dalla norma
stessa, deve essere attribuito il valore dell’indicazione di un collegamento con la
competizione in cui si è verificata la condotta illecita, non potendo la deroga prevista
dalla diversa norma posta per il caso di squalifica da scontarsi da parte del
calciatore trasferito che riguardare il cennato collegamento.
Un’interpretazione diversa da quella suindicata svuoterebbe di contenuto il riferimento
alla prima squadra, che costituisce invece il punto centrale della speciale disciplina
posta dall’art. 17, comma 6, C.G.S..
Accertata quindi la completezza e la pregnanza, oltrechè l’alto profilo giuridico
del parere di che trattasi, va respinta ogni valutazione riduttiva dello stesso.
Si sono peraltro sollevati altri profili di derivante doglianza, legati per un verso al
preteso vizio di costituzionalità che connoterebbe una interpretazione come adottata.
Ma non v’è, all’evidenza una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto non risultano
lesi né il profilo di eguaglianza (la situazione, sotto il profilo disciplinare, di un calciatore
trasferito non può essere equiparata a quella di in calciatore che rimanga
nella Società di appartenenza), nè quello di ragionevolezza, atteso che proprio l’esigenza
di garantire l’afflittività della sanzione giustifica una apparente discrasia
applicativa. Non risulta neppure violato il principio costituzionalmente garantito
della pronta intelligenza del dettato normativo onde esigerne l’applicazione; a parte
il pur assorbente rilievo secondo cui la ben nota sentenza della Corte
Costituzionale era riferita esclusivamente alla materia penale, deve evidenziarsi
che, ammesso solo per ipotesi che la norma non sia di non facile intelligenza, pure,
essa è diretta ad un mondo (Dirigenti, Collaboratori ed Ausiliari) assai competente
al riguardo e versato nella lettura e nella applicazione delle norme regolamentari, e
pertanto non in condizioni di invocare una intelligibilità ritenuta opinabilmente complessa.
Da ultimo va escluso che una disposizione del genere violi il principio di libera
concorrenza, atteso che il danno economico che potrebbe (in astratto) derivare
dalla consapevolezza che il calciatore dovrà scontare presso la nuova società e in
prima squadra le giornate di squalifica residue, appare soltanto eventuale e
comunque, afferente allo status disciplinare del calciatore, andandone a comporre,
assieme alle altre componenti delle sue caratteristiche, la figura complessiva.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, annulla l’impugnata delibera e ripristina quella del
Giudice Sportivo che infliggeva al Genoa Cricket and F.C. S.p.A. la punizione
sportiva della perdita per 0 - 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa
di reclamo.
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