F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 3. APPELLO DELLA POL. PONTOLLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZIBELLO/PONTOLLIESE DELL’1.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06
3. APPELLO DELLA POL. PONTOLLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA ZIBELLO/PONTOLLIESE DELL’1.3.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del
5.4.2006)
Con delibera in data 8.3.2006 il Giudice Sportivo infliggeva tra l’altro alla Società
Zibello la sanzione sportiva della perdita della gara dell’1.3.2006 Zibello -
Pontolliese con il punteggio di 0 – 3. In particolare il Giudice Sportivo riteneva la
predetta società responsabile della sospensione dell’incontro alla quale era stato
costretto il direttore di gara alla fine del primo tempo in conseguenza delle continue
aggressioni verbali e minacce da parte di calciatori e dirigenti della società
Zibello.
Avverso tale delibera proponeva reclamo la U.S. Zibello e la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna modificando quanto già
deciso dal Giudice Sportivo disponeva la ripetizione dell’incontro Zibello –
Pontolliese dell’ 1.3.2006.
Con ricorso ritualmente inoltrato la Pol. Pontolliese ha impugnato davanti a
questa Commissione d’Appello Federale tale decisione assumendo sostanzialmente
che il Giudice Sportivo aveva correttamente valutato i fatti che avevano
indotto l’arbitro alla sospensione della gara a causa delle ripetute minacce alla sua
persona e per le proteste dei dirigenti e giocatori della società Zibello.
Giustamente, pertanto, tale società era stata punita con la sanzione della perdita
della gara con il punteggio di 0 –3.
L’appello è infondato.
Ed invero, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che i fatti così come riferiti
dallo stesso direttore di gara non hanno creato una situazione di effettiva pericolosità
ma soltanto episodi che avrebbero potuto e dovuto essere, in primo luogo,
fronteggiati con i provvedimenti, non attuati dal direttore di gara, previsti dal regolamento
nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti irriguardosi o minacciosi.
In sostanza la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che nel
caso in esame non ricorressero gli estremi per sospendere l’incontro da parte dell’arbitro
il quale, precisando nel rapporto che “a quel punto l’unica lezione punitiva
per questi personaggi era quella di mandarli a casa”, denuncia egli stesso i limiti
della sua irrituale decisione.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla
Polisportiva Pontolliese di Ponte dell’Olio (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa
reclamo.
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