F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 7. APPELLO DELLA S.S. QUARONESE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE: DELL’INIBIZIONE AI SIGNORI BORDIGA GIUSEPPE, FERROTTI GIUSEPPE, RICOTTI DORIANO FINO AL 31.5.2006 E DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 6 COMMA 1 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 7. APPELLO DELLA S.S. QUARONESE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE: DELL’INIBIZIONE AI SIGNORI BORDIGA GIUSEPPE, FERROTTI GIUSEPPE, RICOTTI DORIANO FINO AL 31.5.2006 E DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 6 COMMA 1 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006) A seguito di segnalazione della A.S.D. Occhieppese Calcio, trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta all’Ufficio Indagini, quest’ultimo accertava che il calciatore Sampò Marco aveva disputato in favore della S.S. Quaronese nel corso della stagione sportiva 2004/2005 n.19 gare senza che lo stesso risultasse validamente tesserato per tale società. In ragione di ciò il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta: 1°) Bordiga Giuseppe – Presidente e legale rappresentante della S.S. Quaronese; 2°) Ferretti Giuseppe – Dirigente della stessa società; 3°) Ricotti Doriano – Dirigente della stessa società; 4°) Sampò Marco – tesserato con la S.S. Quaronese; 5°) la S.S. Quaronese; tutti per rispondere dell’illegittimo utilizzo del calciatore Sampò Marco nella stagione 2004/2005. Con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta n.41 del 16 marzo 2006 la Commissione Disciplinare presso detto Comitato disponeva il proscioglimento del calciatore Sampò, dichiarava la responsabilità dei dirigenti Bordiga, Ferretti e Ricotti nonché della S.S. Quaronese, infliggendo ai primi la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 31.5.2006 e alla seconda l’ammenda di euro 1.000,00. Motivava, a riguardo, la Commissione Disciplinare che era stata raggiunta, attraverso le acquisizioni processuali, la certezza che i dirigenti e la Società avevano operato in assoluta buona fede, tanto che l’utilizzo del calciatore era cessato non appena se ne era evidenziata la posizione irregolare. Invero il Sampò aveva militato per anni nella Quaronese e, svincolatosi per ragioni di età, era rimasto in forza alla predetta società; il che aveva fatto ritenere erroneamente che, non essendovi soluzione di continuità nell’appartenenza alla società, non fosse necessario il rinnovo del tesseramento. Per tale erroneo convincimento il calciatore era stato impiegato nel campionato 2004/2005 sino a quando alla Società non era pervenuto dalla Federazione il tabulato relativo ai calciatori in organico, dal quale si evidenziava la mancanza del nominativo del calciatore in questione. Preso atto di ciò la Società Quaronese non aveva più impiegato il Sampo’. In ragione di tali rilevazioni la Commissione Disciplinare aveva ritenuto equo mitigare le sanzioni ed irrogarle nella misura sopra indicata. Avverso tale decisione proponeva ricorso la S.S. Quaronese nonché i dirigenti Bordiga, Ferretti e Ricotti, assumendo l’eccessività delle sanzioni ove valutate alla luce del fatto che la Quaronese era una piccola società dilettantistica che viveva sul volontariato di persone appassionate di sport e bisognevole di dirigenti che si occupassero gratuitamente dei giovani calciatori. Concludevano per l’annullamento della gravata sentenza. La buona fede, dedotta dai ricorrenti, e largamente riconosciuta dalla stessa Commissione Disciplinare non esonera da responsabilità né la società né i dirigenti, i quali ultimi avrebbero dovuto conoscere le norme sul tesseramento, ed in ogni caso, avrebbero dovuto usare una particolare prudenza dell’impiego del calciatore Sampo’, dopo che questi si era svincolato per ragioni di età. Sarebbe stato sufficiente, a riguardo, chiedere informazioni agli organi competenti per evitare l’errore e quindi non incorrere nella violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.6/1° dello Statuto Federale. Nondimeno questa C.A.F., (considerate le piccole dimensioni della società e le sue ristrettezze economiche; valutato, inoltre, che all’interno ricorso può cogliersi nell’espressione:” la sentenza, con le sue sanzioni risulta essere per noi troppo gravosa “ un’implicita domanda subordinata connessa all’eccesività della sanzione economica”), ritiene conforme a giustizia diminuire l’ammenda irrogata da euro 1.000 ad euro 500,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla S.S. Quaronese di Quarona (Vercelli), riduce ad ? 500,00 l’ammenda inflitta alla S.S. Quaronese confermando nel resto l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it