F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 8. APPELLO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.615,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 31.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 27/04/06 8. APPELLO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.615,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 31.3.2006) A seguito del deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, la Commissione Disciplinare infliggeva alla società Caprera Calcio la sanzione pecuniaria di euro 3.615,00 perché partecipando al Campionato Nazionale di Serie B ometteva di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Primavera organizzato dal Comitato Regionale così come stabilito dall’art. 32 del Regolamento della L.N.D e ribadito dal C.U. n. 1 del 7 luglio 2005 della Divisione Calcio Femminile. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso avanti a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Caprera Calcio lamentando che nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare non aveva avuto modo di esporre le proprie ragioni che, pur tempestivamente inviate, non erano mai pervenute. Il ricorso è fondato. Ed invero, dall’esame della documentazione prodotta e, in particolare, dalle ricevute postali in atti risulta che nel procedimento davanti alla Commissione Disciplinare la ricorrente aveva tempestivamente inviato le sue controdeduzioni che tuttavia non sono state esaminate perché mai pervenute. Ne consegue che avendo la Commissione Disciplinare deciso in ordine al deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile in violazione delle norme sul contraddittorio la delibera deve essere annullata a norma dell’art. 33.5 del Codice di Giustizia Sportiva con rinvio alla medesima Commissione per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), annulla l’impugnata delibera per violazione delle norme sul contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it