LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 160 del 08/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Placido PERRICONE/A.S.D.CAMPOBELLO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 160 del 08/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Placido PERRICONE/A.S.D.CAMPOBELLO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 02/03/2007 il sig.Placido PERRICONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CAMPOBELLO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/2006 e di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07 Non avendo percepito il saldo della Stagione Sportiva 2005/06 risultante in €.2.500,00 e quanto maturato nella corrente Stagione Sportiva alla data del 28/2/2007 che ammonta in €.3.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della complessiva somma di €.6.100,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società A.S.D.CAMPOBELLO,il pagamento in favore del sig.Placido PERRICONE, della somma totale di €.6.100,009) Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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