LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario BENNARDO/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario BENNARDO/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. Con reclamo inoltrato il 31/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Rosario BENNARDO, asseriva di aver concluso con la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. un accordo economico per €.23.240,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della stessa Società al pagamento della intera somma prevista dall’accordo.. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegatola ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Rosario BENNARDO nei confronti della Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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