CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 aprile 2007 – Innocenzo Mazzini contro F.I.G.C.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 13 aprile 2007 – Innocenzo Mazzini contro F.I.G.C.
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro nominato dalla parte istante, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Arbitro nominato dalla parte resistente, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1551 del 27.09.2006), promosso da:
INNOCENZO MAZZINI, nato a Figline Valdarno (FI), il 14 luglio 1946, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Marco Rocchi del foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze, Via Maggio n. 28;
- istante -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), con sede legale in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Po n. 9;
- resistente -
FATTO
In data 10 maggio 2006, attraverso la pubblicazione di intercettazioni telefoniche, disposte nell’ambito di un procedimento penale, pendente avanti al Tribunale Penale di Napoli, emergevano manovre di condizionamento del sistema arbitrale finalizzate a dettare il risultato sportivo, piegato alle pressioni di alcuni dirigenti di club partecipanti al massimo campionato di calcio professionistico (“Serie A”). Tale vicenda veniva denominata – comunemente dai mezzi di stampa – “Calciopoli”.
All’interno di questo sistema risultava aver partecipato il Sig. Innocenzo Mazzini – all’epoca dei fatti Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“F.I.G.C.”) – il quale avrebbe posto in essere condotte tese a favorire i risultati delle società sportive Juventus, Lazio e Fiorentina. Il Sig. Innocenzo Mazzini, a seguito degli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento penale di cui sopra, veniva quindi deferito dal Procuratore Federale e rinviato a giudizio.
Con provvedimento, emesso in data 14 luglio 2006, la Commissione d’Appello Federale irrogava all’istante la sanzione dell’inibizione per anni cinque. Veniva, dunque, proposta impugnazione avanti la Corte Federale, la quale, con sentenza in data 4 agosto 2006, confermava a carico del Sig. Innocenzo Mazzini la sanzione dell’inibizione per anni cinque, con l’aggravamento della <>, consistente nella proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
L’Istanza di arbitrato del Sig. Innocenzo Mazzini
In data 7 settembre 2006, veniva esperito il tentativo di conciliazione, avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (“Camera”), il quale dava esito negativo. In ogni caso, il Sig. Innocenzo Mazzini manifestava la propria volontà di voler pervenire alla soluzione della controversia nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aggiungendo che avrebbe azionato la procedura arbitrale prevista dallo Statuto della F.I.G.C. e come disciplinata dal Regolamento della Camera.
Pertanto, il Sig. Innocenzo Mazzini, in data 27 settembre 2006, inoltrava alla Camera l’istanza di
arbitrato, rassegnando le seguenti conclusioni:
“per tutti i motivi sopra esposti, la parte istante, per mezzo del sottoscritto procuratore, chiede l’instaurazione
della procedura arbitrale sulle questioni oggetto della presente controversia, finalizzata all’annullamento
dell’impugnata decisione ed alla revoca delle seguenti sanzioni: inibizione per anni cinque con proposta al
Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.”.
L’istante lamentava, in particolare, di essere stato riconosciuto colpevole della violazione dell’art. 1 del
Codice di Giustizia Sportiva (“C.G.S.”), solo in riferimento alle gare del campionato di calcio di serie A, anno
2004 – 2005, Lazio – Brescia e ChievoVerona – Fiorentina, ritenendo sproporzionata la sanzione irrogata nei suoi confronti. Sulla questione, l’istante lamentava, altresì, la violazione del principio dell’aggravamento sanzionatorio, in difetto di specifico gravame proposto dal Procuratore Federale, in quanto la Corte Federale aveva riformato la sentenza di primo grado in peius, irrogando la sanzione della <>, consistente nella proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
Nel merito, il Sig. Innocenzo Mazzini contestava ogni coinvolgimento in manovre tese a predeterminare l’andamento della gare ChievoVerona – Fiorentina, Lazio – Fiorentina e Lecce – Parma, sempre del massimo campionato di serie A 2004 – 2005,
La costituzione in giudizio della F.I.G.C.
In data 7 ottobre 2006, si costituiva in giudizio la F.I.G.C., la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dal Sig. Innocenzo Mazzini, contestando le conclusioni formulate da parte istante, sia in diritto, sia in fatto.
In diritto, la F.I.G.C. osservava che le norme federali, in tema di impugnazione, prevedono espressamente il principio contrario a quello invocato dal Sig. Innocenzo Mazzini, del divieto di reformatio in peius. Infatti, la norma generale di cui all’articolo 32, III comma, del C.G.S., rubricato “procedimenti di seconda istanza”, statuisce che l’organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. La resistente, dunque, affermava la piena esistenza e ammissibilità della reformatio in peius, anche perché l’impugnazione della Procura Federale aveva ad oggetto condotte relative alla partita ChievoVerona – Lazio, del 20 febbraio 2005, in relazione alla quale veniva riconosciuta la responsabilità dell’istante.
In fatto, la F.I.G.C. lamentava che il Sig. Innocenzo Mazzini proponeva una diversa interpretazione del corposo materiale probatorio acquisito, definendo le intercettazioni telefoniche utilizzate nei propri confronti, semplici <>.
Svolgimento del giudizio arbitrale innanzi al Collegio
In data 28 novembre 2006, si teneva la prima udienza avanti al Collegio Arbitrale (“Collegio”), composto dai Sigg.ri Enrico Ingrillì, Maurizio Benincasa e Tommaso Edoardo Frosini, che si costituiva ritualmente. In tale udienza, il Presidente del Collegio esperiva, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. All’esito della discussione, il Collegio concedeva termine alle parti per il deposito di note e documenti,
nonché successivo termine per repliche, riservandosi ogni decisione.
Depositate le memorie integrative e le note di replica da ambo le parti, in data 26 febbraio 2007 si
teneva la seconda udienza avanti al Collegio, il quale, all’esito della discussione si riservava la decisione.
DIRITTO
In via preliminare: Sulla competenza e sui poteri del Collegio Arbitrale
Preliminarmente, il Collegio dichiara la competenza della Camera, affermando il potere di piena cognizione della controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che per effetto dell’accordo, raggiunto in sede di conciliazione in data 7 settembre 2006, le parti hanno aderito al Regolamento della Camera, senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio. Pertanto, il Regolamento conferisce alla Camera il potere integrale di riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso posti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i poteri sono di volta in volta fondati, legati al tipo di vizio denunciabile, con la conseguenza che innanzi al Collegio sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione impugnata.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva è esterno ai sistemi disciplinari delle
federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1. del D. L. n. 220 del
18 agosto 2003, convertito nella L. n. 280 del 2003). L’attività della Camera, per quanto riferibile anche
all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in
volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può
essere ritenuto organo della federazione.
Dunque, competono al Collegio tutti i poteri in forza del principio devolutivo del giudizio avanti la Camera, come già espresso nel lodo arbitrale reso tra la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e la F.I.G.C., in data 27 ottobre 2006: “tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontài è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità della sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata”.
Nel merito: Sulla responsabilità del Sig. Innocenzo Mazzini
Il Collegio richiamando tutto quanto argomentato, dedotto e prodotto dalle parti, ritiene opportuno rilevare quanto già statuito dalla Camera, nei precedenti lodi arbitrali emessi in riferimento alla nota vicenda denominata “Calciopoli”. In particolare, il Collegio richiama quanto rilevato nel giudizio promosso dal Sig. Claudio Lotito verso la F.I.G.C., deciso in data 5 / 9 dicembre 2006, nel quale si osserva:
“che le predette telefonate denotano l’attitudine del Mazzini a ricercare un consenso ingenerando nell’interlocutore la convinzione di essere depositario di informazioni riservate attinenti alla politica federale e al settore arbitrale”.
Il Collegio ritiene che durante i precedenti gradi di giudizio nell’ambito della giustizia federale, sia stata ampiamente raggiunta la prova del totale coinvolgimento del Sig. Innocenzo Mazzini in manovre tese a favorire illecitamente alcune squadre partecipanti al campionato di serie A 2004 – 2005.
Inoltre, l’istante ha sicuramente posto in essere una condotta idonea ad integrare l’illecito sportivo, ai sensi dell’art. 6 del C.G.S.. Tale assunto si ricava expliciter argomentando su quanto già statuito dalla Camera nel lodo arbitrale reso in 27 ottobre 2006, tra la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e la F.I.G.C., nel quale si osserva:
“che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Federale, l ‘A.C.F. Fiorentina S.p.A. non può invece considerarsi responsabile, a titolo oggettivo, di illecito sportivo ai sensi dell’art. 6 C.G.S., destinato a realizzarsi in relazione alla partita Lecce – Parma, mancando prova del compimento da parte di Diego Della Valle di atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, nell’ambito dell’illecito disegno concertato tra i signori Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo e Massimo De Santis”. Pertanto, anche incidenter tantum, la Camera si è già pronunciata sull’illecito sportivo, sicuramente commesso dall’istante in relazione alla gara
Lecce – Parma, in quanto nel caso di specie veniva ravvisata la mancanza di colpevolezza della A.C.F. Fiorentina S.p.A., proprio per non aver partecipato al disegno criminoso concertato tra i signori Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo e Massimo De Santis.
Il Collegio richiama anche le determinazioni della sentenza della Corte Federale, la quale (cfr. pag. 99) ha rilevato che “una volta avviato il canale di diretta comunicazione con Mazzini da parte di Andrea Della Valle e Mencucci, che gli si erano rivolti per denunciare torti arbitrali subiti e prevenirne di nuovi, il Vice Presidente Federale, interessato a consolidare la propria posizione di potere personale e, soprattutto, ad ostentarla, agli occhi degli interlocutori, nei cui confronti intendeva acquisire concrete ragioni di credito, prendeva direttamente in mano la situazione, scandendo tempi e modalità di intervento e aggregando alla sua opera essenziale, come pedina essenziale, il designatore Bergamo”.
Si intende, quindi, sufficientemente provata la responsabilità per illecito sportivo dell’istante per i fatti oggetto della gara Lecce – Parma, del campionato di serie A 2004 – 2005, come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche disposte ed in particolare dai <> delle conversazioni telefoniche tra il designatore Bergamo e l’arbitro Massimo De Santis, ad un paio di ore dall’inizio della gara Lecce – Parma e, per quel che interessa il presente giudizio, dal contenuto inequivocabile dei colloqui successivi alla gara tra lo stesso arbitro e il Sig. Innocenzo Mazzini (cfr. le intercettazioni telefoniche del 29 maggio 2005, e la sentenza della Corte Federale, pagg. 102 – 103). Nella fattispecie colpisce, altresì, la fretta che induceva l’arbitro De Santis a precipitarsi, a distanza di un’ora circa dalla conclusione della gara Lecce – Parma, a chiamare il Sig. Innocenzo Mazzini (cfr., in particolare, la telefonata delle ore 17,59 del 29 maggio 2005, prog. 10742), con quale rilevava un atteggiamento insolito di confidenza e cordialità, commentando la gara appena conclusosi con l’eloquente affermazione: “eh?...una opera d’arte”. Preoccupa, inoltre, la pianificazione dell’episodio illecito, come traspare al di sopra di qualsivoglia ragionevole dubbio, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte e soprattutto dalla condotta dei protagonisti successiva alla commissione dell’illecito. Si legge nella sentenza della Corte Federale (cfr. pag. 104):
“ma l’ansia dell’arbitro di parlare con Mazzini non si placava ed egli, ottenuto da Renzi un numero che questi definiva “particolare”, si metteva in contatto con il Vice Presidente Federale (telefonata delle 18,01, dello stesso giorno – 29 maggio 2005, n.d.r.), nel corso della quale tra ironie del dirigente (…omissis….), battute grevi ed autocompiacenti dell’arbitro “qui è andata bene…. ho fatto tre a tre) e palesi ammiccamenti con
l’interlocutore in ordine ad un colloquio avuto al termine della gara con il direttore sportivo del Parma Cinquini (…omissis….) e soddisfatta conclusione del Mazzini (“perfetto, perfetto”), si trae l’insuperabile conferma della chiusura del cerchio fraudolento ex post”.
Parimenti accertata oltre qualsiasi ragionevole dubbio, anche la responsabilità del Sig. Innocenzo
Mazzini nelle manovre tese a favorire la S.S. Lazio, come meglio precisato dalla sentenza della Corte Federale
(cfr. pag. 87), per cui: “ne consegue la responsabilità diretta allo stesso titolo della Lazio e quella ex art. 1
C.G.S. di Mazzini, il cui comportamento omissivo va, per effetto della diversa qualificazione dei fatti oggetto dell’originaria incolpazione, valutato non più come omessa denuncia di un illecito ormai giudicato insussistente, ma come sintomo inequivocabile e serio di slealtà, scorrettezza ed assenza di senso di probità”.
Il Collegio ha potuto verificare come la figura del Sig. Innocenzo Mazzini, è da annoverarsi fra i protagonisti principali della nota vicenda denominata “Calciopoli”, prendendo atto della gravità di tutti i comportamenti da lui posti in essere, connotati dal “disprezzo mostrato verso la prestigiosa carica di Vice Presidente Federale” (cfr. la sentenza della Corte Federale), e reiterati per un notevole lasso di tempo.
Il Collegio, in considerazione di tali motivi, ritiene di dover confermare la sanzione dell’inibizione di anni cinque, irrogata nei confronti del Sig. Innocenzo Mazzini, in considerazione della illecita condotta dello stesso, peraltro reiterata durante l’intera stagione calcistica e determinante di illeciti sportivi già accertati, sia dalla Commissione d’Appello Federale, sia dalla Corte Federale.
Nella determinazione della sanzione, il Collegio ha tenuto conto, oltre che dei singoli fatti ed episodi, riconducibili a singole gare del campionato di serie A 2004 – 2005 e già ampiamente accertati nei precedenti gradi di giudizio, anche della ripetizione dei comportamenti anti sportivi del Sig. Innocenzo Mazzini, posti in essere per un notevole lasso di tempo e certamente riconducibili al medesimo illecito disegno, atto ad alterare il risultato sportivo, per favorire interessi di singoli, non necessariamente riconducibili alla stessa società sportiva.
Costituisce certamente circostanza aggravante la posizione di <> del Sig. Innocenzo Mazzini, il quale, nella sua qualità di Vice Presidente Federale della F.I.G.C., aveva il dovere sportivo e giuridico di vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni ed in particolare, di prevenire la creazione di
<>, idonei a sconvolgere il corretto e leale svolgimento delle gare sportive e del campionato.
Di conseguenza, il Collegio ritiene congrua la determinazione della sanzione dell’inibizione per anni cinque.
Sulla reformatio in peius della sentenza della Commissione d’Appello Federale
Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via subordinata, il gravame di parte istante, in merito alla proposta di aggravamento sanzionatorio in difetto della specifica impugnazione del Procuratore Federale, poichè la Corte Federale, nel confermare la pena inflitta in prima istanza al Sig. Innocenzo Mazzini ha aggravato il trattamento sanzionatorio, con la proposta, al Presidente Federale, di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
Sul punto, il Collegio ritiene di non poter entrare nel merito della questione, in quanto la Corte
Federale, nulla ha deciso, ma si è limitata, altresì, ad una proposta al Presidente Federale.
Va da sé che la “proposta”, assume il carattere della discrezionalità nell’applicazione della sanzione.
Discrezionalità su cui il Collegio non può incidere e/o assumere posizione. Da ciò ne deriva l’incompetenza.
Il Collegio, pertanto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni cinque, a carico del Sig. Innocenzo Mazzini, dichiarandosi incompetente sulla proposta al Presidente Federale della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
Gli onorari e le spese di arbitrato debbono essere posti totalmente a carico della parte istante, mentre,
sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e
deduzione:
A. conferma la decisione della Corte Federale, dell’inibizione per anni cinque a carico del Sig. Innocenzo Mazzini, e si dichiara incompetente sulla proposta, al Presidente Federale, della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
B. condanna la parte istante, con vincolo di solidarietà, ai sensi del capo III, punto 2 della Tabella allegata al Regolamento della Camera, al pagamento degli onorari e delle spese di funzionamento del Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento;
C. dispone l’integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;
D. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
F.to Enrico Ingrillì
F.to Maurizio Benincasa
F.to Tommaso Edoardo Frosini