CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 aprile 2007 – Pietro Avella contro F.I.G.C.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 27 aprile 2007 – Pietro Avella contro F.I.G.C.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente
Prof. avv. Angelo Piazza Arbitro
Avv. Enrico Ingrillì Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 27 aprile 2007 in
Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1854 del 2.11.2006) promosso da:
Sig. Pietro Avella rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Tedesco e Italo Rocco,
elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.2
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali in Roma, via Panama n.58
resistente
nonchè
Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), in persona del legale rappresentane pro
tempore
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Pietro Avella, assistente arbitrale in organico della Commissione Arbitri Nazionale
(C.A.N.) serie C, aspirava alla promozione alla C.A.N. seie A/B al termine della
stagione sportiva 2005/2006, assumendo di possederne i requisiti. Viceversa ha
appreso “dal comunicato ufficiale del 13.7.2005” (recte: 2006), “di non essere stato
promosso”.
In data 19.7.2006, l’assistente, conosciuto il diniego opposto alla propria posizione
pretensiva, ha formulato istanza di accesso agli atti della Commissione Arbitri
Nazionale di serie C, e in particolare alle valutazioni dei diversi Osservatori arbitrali.
Appresi gli atti, P. Avella ha ritenuto che il procedimento di selezione dei promossi
in sua vece fosse caratterizzato da illegittimità.
Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, senza alcun esito negoziale, ha
proposto domanda di arbitrato “finalizzata all’annullamento dell’impugnata
decisione”, domanda assistita da cinque motivi integranti “violazione di legge”. Ha
contestualmente nominato arbitro il prof. avv. Angelo Piazza.
Ha resistito soltanto la F.I.G.C., che ha opposto eccezioni di rito, prim’ancora che
difese di merito, nominando arbitro l’avv. Enrico Ingrillì.
Il Collegio arbitrale è stato quindi integrato con la designazione, per opera del
presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, del prof. avv.
Ferruccio Auletta.
Costituito il Collegio e fissata la sede in Roma presso la medesima Camera di
conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I., si sono tenute riunione con le parti
costituite in data 21 dicembre 2006, 26 febbraio e 16 marzo 2007, nel corso delle
quali gli arbitri hanno dapprima disposto lo scambio di memorie inerenti le questioni
pregiudiziali siccome idonee a definire il giudizio, quindi acquisito informazioni
relative alla pendenza presso il Tar del Lazio del ricorso tra le stesse parti del
procedimento e avente per oggetto la identica materia qui controversa, e, infine,
audito l’arbitro benemerito L. Luci, quale delegato del Presidente dell’A.I.A., inteso -
giusta ordinanza in data 1° marzo 2007- quale “autorità sportiva”. Invero,
“impregiudicata ogni decisione relativa alle questioni pregiudiziali idonee a definire
il giudizio; [e] visto l’art. 16, comma 4, Regolamento; [si è] ritenuto opportuno che,
quale “autorità sportiv[a]”, il Presidente dell’AIA o persona dal medesimo
appositamente delegata rend[esse] oralmente “chiarimenti” agli arbitri in relazione ai
fatti […] controversi”.
Esaurita l’udienza, il Collegio ha provveduto ad acquisire un’organica esposizione
per iscritto dei chiarimenti forniti dal delegato del Presidente dell’A.I.A., ha quindi
concesso un termine a favore del solo ricorrente per replicare, in ultimo assicurando
a entrambe le parti, che avevano espressamente rinunciato a un’udienza di
discussione, la possibilità di redazione di memorie conclusionali.
Decorso il termine finale per gli atti in parola, il Collegio si è riunito e ha deliberato,
con voto unanime degli arbitri, il presente lodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di arbitrato è improponibile.
Il Regolamento che questo Collegio deve applicare prevede:
a) “il tentativo di conciliazione [della controversia come] obbligatorio” in funzione -
non tanto della procedibilità, quanto- della stessa “instaurazione di un procedimento
arbitrale”(art. 4.5);
b) a tal fine, la preventiva sottoposizione della “controversia”, e non della domanda
giudiziale, alla Camera, “con istanza da presentare -a pena di decadenza- entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui
trae origine la controversia” (art. 5.1);
c) l’istanza de qua deve quindi contenere soltanto una “breve descrizione dei fatti e
delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile”, con
disposizione significamente differente dall’omologo requisito della domanda di
arbitrato, che invero deve compiutamente essere munita dell’ “esposizione dei fatti e
delle pretese”, e dell’ “indicazione dei mezzi di prova” oltre che di “ogni documento
ritenuto utile” [art. 9.1.sub e) ed f)].
Si tratta di un valido sistema di “decadenze stabilite contrattualmente” (art. 2965
c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di
conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”, quest’ultima
(individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di
proporre l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto,
l’istanza preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l’avveramento
di una vera e propria condizione di proponibilità dell’ arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382,
ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché il carattere
perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorchè sia
spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi
obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], di
concepirne l’esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera
procedibilità ulteriore dell’azione.
Nella fattispecie, la decadenza di P. Avella in relazione al termine perentorio di cui
all’art.5, comma 1, Reg. Camera è stata eccepita dalla F.I.G.C., a norma dell’art.
2969 c.c., sia durante l’incontro di conciliazione (v. verbale del 5.10.2006) che nel
corso del presente giudizio, talchè risulta esclusa, in funzione impeditiva della
decadenza medesima, ogni ipotesi di (seppure implicito) “riconoscimento del diritto
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a
decadenza” (art. 2966 c.c.).
Si dà il caso, infatti, che P. Avella apprendeva dal c.u. in data 13.7.2006, pubblicato
in pari data, la mancata promozione alla C.A.N. serie A/B; apprendeva -cioè- della
determinazione immediatamente lesiva della posizione soggettiva del cui ristoro
adesso si controverte. Di seguito, egli ha proposto istanza di concliazione con prot.
n. 1495 del 19.9.2006, peraltro avendo medio tempore dato conto di conoscere la
determinazione in parola, in particolare rendendosi autore di una nota in data
19.7.2006 indirizzata all’A.I.A., debitamente acquisita agli atti di causa.
Pertanto, ricorrono tutti gli elementi che rendono incontrovertibile l’affermazione per
cui P. Avella non ha impedito la decadenza maturata col “termine di trenta giorni
dalla data di conoscenza […] dell’atto da cui trae origine la controversia”, decadenza
che è stata quindi eccepita e per l’effetto della quale la domanda di arbitrato
dev’essere sanzionata con l’improponibilità.
Tuttavia, la parte promotrice dell’arbitrato (che ha proposto anche ricorso al Tar del
Lazio avverso la medesima determinazione portata dal c.u. del 13.7.2006,
significativamente notificando il ricorso con un’ annotazione sul relativo frontespizio
del tenore di “urgente-scade 27/10”, dalla quale si ricava univocamente la
consapevolezza che almeno ai fini del giudizio amministrativo il dies a quo era
segnato senz’altro da quello del suddetto c.u. [60 + 45 gg.]) assume in senso
contrario che:
1. essendosi svolto il tentativo di conciliazione “nel merito”, ciò darebbe conto di
“come l’eccezione di tardività sia stata superata dal Conciliatore” (pg. 2 della
memoria pervenuta in data 16.1.2007);
2. soltanto la “visione, a seguito di accesso, dei verbali contenti le valutazioni dell’
organo tecnico nei suoi confronti hanno determinato l’insorgenza della controversia”
(pg. 3), con la conseguenza che “solo da tale data, dunque, poteva iniziare a
decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di conciliazione”
(ibid.).
Entrambi gli assunti non hanno fondamento: non il primo, poiché la decadenza
concerne la “controversia” e, per conseguenza, il diritto di mandarla
complessivamente soggetta al presente giudizio del quale soltanto gli arbitri, e non
altri ante diem, sono titolati a riconoscere le condizioni di proponibilità e dichiararne
l’eventuale ricorrenza o deficienza; non il secondo, poiché l’assolvimento dell’onere
della “breve descrizione dei fatti e delle pretese, con [soltanto] eventuale
presentazione della documentazione ritenuta utile” [art. 9.1.sub e) ed f)] appariva
agevolmente sopportabile sol che si consideri il contenuto della nota già indirizzata
da P. Avella alla Associazione Italiana Arbitri in data 19.7.2006, e di per sé
satisfattivo, in buona sostanza, dei requisiti altrimenti necessari alla redazione
dell’istanza di conciliazione, dunque tempestivamente proponibile dal medesimo
ricorrente nel rispetto del termine perentorio.
Del resto, che la determinazione di cui al c.u. del 13.7.2006 integri “l’atto da cui trae
origine la controversia”, e la relativa “conoscenza” (piuttosto che “piena conoscenza,
ad instar dell’art. 21 l. 6.12.1971, n.1034) segna il dies a quo del termine di
decadenza di cui si discute, è ulteriormente confermato dalla assoluta diversità
concettuale corrente tra (la conoscibilità de) gli estremi della “controversia” rispetto
a (quella de) i motivi di illegittimità dell’atto che alla stessa dà origine: una cosa,
invero, è conoscere l’evento di per sé impeditivo della posizione pretensiva (tale
essendo -nella specie- quella di P. Avella) i cui presupposti sono ritenuti dalla parte
già presenti nel relativo patrimonio -il che rileva appunto ai fini che occupano
(diverso discorso potrebbe, invece, farsi per interessi di natura oppositiva)-, altra
cosa è conoscere ulteriori e specifiche ragioni di illegittimità dell’atto ostativo della
pretesa e in quanto tale generatore della “controversia”: ulteriori e specifiche ragioni
di illegittimità sarebbero, per un verso, assolutamente non dirimenti in fase
conciliativa, e, per altro, di intatta deducibilità in fase giudiziale (in cui persino
l’esibizione dei documenti donde quelle ragioni P.Avella intendeva trarre avrebbe
potuto costituire attività suscettibile di valutazione).
2. I superiori rilievi assorbono le ulteriori questioni pregiudiziali e/o preliminari e,
naturalmente, quelle integranti il merito della domanda di arbitrato.
3. La natura non di merito della statuizione, con l’ attuale investitura del Giudice
amministrativo de eadem re e astrattamente capace di accedere ancora al merito della
pretesa, oltre che la natura delle motivazioni soggettivamente rilevanti per
l’infrazione del termine che ha determinato la presente decisione costituiscono
circostanze atte a giustificare la integrale compensazione delle spese del
procedimento e per assistenza difensiva.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da
Pietro Avella contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’Associazione Italiana
Arbitri, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara improponibile la domanda;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per
eventuale assistenza difensiva;
• dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in
Roma in data 27 aprile 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e
nelle date di seguito indicati.
F.to Ferruccio Auletta
F.to Angelo Piazza
F.to Enrico Ingrillì