CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 giugno 2007 – Gennaro Mazzei contro F.I.G.C.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 1 giugno 2007 – Gennaro Mazzei contro F.I.G.C.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Angelo Piazza
(Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Arbitro)
Avv. Massimo Ciardullo
(Arbitro)
in data 1° giugno 2007, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato prot. N. 2027 del 17.11.2006 promosso da
Sig. Gennaro Mazzei, CF MZZGNR57T27L134D, residente in Siena, S.S. 73 Ponente n.
6, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che separatamente, dagli Avv.ti Pierluigi
Giammaria e Prof. Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio
Tedeschini in Roma, al Largo Messico n. 7 (tel. 068416290 / fax 068541638 / e.mail
professore@studiotedeschini.it)
attore
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentane p.t., con
sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario
Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it)
convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanza di arbitrato depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport del C.O.N.I. in data 17/11/2006, il Sig. Mazzei chiedeva
“- l’annullamento della decisione della Corte Federale della medesima federazione
del 1° settembre 2006, nella parte in cui al Sig. Mazzei è stata confermata la sanzione –
inflitta dalla Commissione d’Appello Federale con decisione del 14 agosto 2006 – della
inibizione per anni tre;
- di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con particolare
riferimento alla decisione della Commissione d’Appello Federale del 14 agosto 2006, nella
parte in cui è stata disposta a carico del Sig. Mazzei la sanzione sopra richiamata.”
In particolare, il Sig. Mazzei (all’epoca dei fatti vice commissario della Commissione
Arbitrale Nazionale) esponeva di essere stato condannato dalla Commissione d’Appello
Federale, con decisione del 14 agosto 2006, all’inibizione per anni 3, insieme a Titomanlio
Stefano (all’epoca dei fatti assistente arbitrale), per violazione dell’art. 6 del Codice di
Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara
Arezzo - Salernitana del 14 maggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa.
Tali condotte sarebbero state consistenti - secondo quanto emerso da una
conversazione intercettata tra Titomanlio e Leonardo Meani (tesserato della A.C. Milan
S.p.A.) del 16 maggio 2005 - in un atteggiamento favoristico verso la squadra toscana in
termini di dolosa interruzione di azioni da attacco della compagine avversaria.
La sentenza della CAF veniva confermata dalla Corte Federale con decisione del 1°
settembre 2006.
Il Sig. Mazzei adiva, pertanto, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per
procedere alla conciliazione prevista dal Regolamento.
A seguito della conclusione del procedimento di conciliazione per mancato accordo
delle parti, il ricorrente presentava istanza di arbitrato rilevando, innanzitutto,
l’inutilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti disciplinari sportivi in quanto acquisite
extra ordinem. Nel merito, poi, contestava ogni accusa adducendo l’illegittimità della
decisione impugnata in quanto fondata unicamente sul contenuto della telefonata
intercettata tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “FIGC”), con memoria del
01.12.2003, si costituiva in giudizio respingendo fermamente ogni censura del Sig.
Mazzei.
3. In data 16 febbraio 2007 si teneva, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport, la prima udienza del Collegio Arbitrale, durante la quale – presenti il Sig.
Mazzei, assistito dal Prof. Avv. Federico Tedeschini e dall’Avv. Pierluigi Giammaria, e
l’Avv. Stefano La Porta, difensore della parte convenuta – il Presidente del Collegio
procedeva ad esperire il tentativo di conciliazione, invitando le parti ad illustrare le proprie
posizioni in merito.
Preso atto dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il Collegio si riservava
ogni provvedimento.
4. Con ordinanza del 23 febbraio 2007 il Collegio concedeva termine per memorie e
documenti.
5. Con memoria del 12 marzo 2007, il ricorrente, confermando quanto già
argomentato nell’istanza di arbitrato, chiedeva in via istruttoria il confronto con il Sig.
Titomanlio.
6. La FIGC, con memoria del 2 aprile 2007, replicava alle deduzioni di parte attrice.
7. All’udienza del 16 aprile 2007 il ricorrente, riportandosi agli scritti difensivi,
insisteva per l’ammissione in via istruttoria della prova testimoniale del Sig. Titomanlio. La
FIGC si opponeva a tale richiesta ritenendola inutile. Il Collegio si riservava.
8. Con ordinanza del 23 aprile 2007, a scioglimento della riserva, il Presidente del
Collegio ammetteva la prova testimoniale orale del Sig. Stefano Titomanlio sul seguente
capitolo “Vero è che in prossimità della gara Arezzo – Salernitana disputata in data 14
maggio 2005 Lei ebbe un colloquio con il Sig. Gennaro Mazzei? In caso affermativo,
riferisca il teste il contenuto della conversazione”, fissando l’udienza per l’escussione del
teste al 2 maggio 2007.
9. All’udienza del 2 maggio 2007 il Sig. Stefano Titomanlio non si presentava. Parte
attrice richiedeva, pertanto, la fissazione di un’ulteriore udienza per poter permettere al
teste di essere presente. Il Collegio si riservava.
10. Con ordinanza del 4 maggio 2007, a scioglimento della riserva, il Collegio fissava
una nuova udienza per l’escussione del teste al 22 maggio 2007.
11. All’udienza del 22 maggio 2007 il Collegio acquisiva agli atti la comunicazione del
21 maggio 2007 per mezzo della quale l’Avv. Andrea Ostellari, in nome e per conto del
Sig. Stefano Titomanlio, rappresentava l’impossibilità di quest’ultimo ad essere presente
all’udienza aggiungendo che il suo “assistito riferisce di non avere nulla da aggiungere alla
dichiarazione dalla stesso resa avanti all’Ufficio indagini della FIGC nell’audizione del 10
giugno 2006 alla quale intende riportarsi integralmente”.
Le parti congiuntamente chiedevano la concessione di un termine per le difese
conclusionali. Il Collegio si riservava.
12. Con ordinanza del 25 maggio 2007 il Collegio fissava termine per memorie
conclusive al 29 maggio 2007.
13. Il Sig. Mazzei depositava nei termini indicati memoria conclusiva, nella quale
richiamava tutti i motivi di fatto e di diritto a sostegno delle proprie richieste ed insisteva
per l’annullamento della sanzione inflitta.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, ribadita l’adesione di questo Collegio al costante orientamento
circa l’utilizzabilità nei procedimenti per illecito sportivo delle trascrizioni delle
intercettazioni telefoniche ricadenti fra gli atti del procedimento penale acquisiti ai sensi
dell’art. 2, comma 3, legge 13 dicembre 1989 n. 401.
Si osserva, infatti, che l’art. 270 del codice di procedura penale esprime un principio
generale che spiega la sua validità unicamente nell’ambito del processo penale. Il divieto
di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche acquisiti nell’ambito di un
procedimento penale riguarda, infatti, esclusivamente “altri” procedimenti penali. La
disposizione processuale, invece, non preclude – né potrebbe – l’utilizzabilità dei
medesimi risultati in procedimenti diversi da quello penale, come ad esempio quello
disciplinare.
Ne discende, dunque, che - al fine della ricognizione storica delle condotte e degli
eventi rilevanti per il presente procedimento - possano essere legittimamente utilizzate e
valutate le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche provenienti dall’indagine penale.
Venendo al merito della vicenda occorre rilevare, innanzitutto, che l’istruttoria svolta
nel corso del giudizio de quo è stata esclusivamente documentale. Nonostante, infatti, il
Collegio abbia ammesso la prova testimoniale del Sig. Titomanlio, quest’ultimo non si è
presentato per ben due volte all’udienza fissata per la sua escussione e, pertanto, è stato
impossibile acquisire la sua testimonianza. Lo stesso teste, del resto, per mezzo del suo
legale, ha riferito di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già a suo tempo
esposto nel corso dell’audizione tenutasi innanzi all’Ufficio indagini della FIGC.
Ad ogni modo, la responsabilità del Sig. Mazzei in ordine all’illecito sportivo posto in
essere in occasione della gara del campionato di serie B tra Arezzo e Salernitana,
disputatasi il 14.05.2005, risulta documentata dal materiale probatorio in atti ed, in
particolare, dalla conversazione intercorsa tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani e dalle
dichiarazioni rese dall’assistente arbitrale all’Ufficio indagini della FIGC in data 10.06.2006.
Emerge, infatti, che il Sig. Titomanlio, prima della gara Arezzo – Salernitana,
preavvertito dal Sig. Paolo Bergamo (all’epoca dei fatti designatore arbitrale) era stato
contattato dal Sig. Mazzei ed invitato da quest’ultimo ad avere “un occhio di riguardo” nei
confronti dell’Arezzo. L’adesione del Sig. Titomanlio alle raccomandazioni ricevute è
confermata, poi, non solo dalle dichiarazioni rese telefonicamente al Sig. Meani (al quale
riferisce di aver dato rassicurazioni in tal senso al Sig. Mazzei) ma anche dal dato
oggettivo di avervi dato concreta attuazione segnalando all’arbitro, nel corso del secondo
tempo della gara, a danno della Salernitana due falli in attacco in situazioni di gioco
pericolose per l’Arezzo.
Il contenuto della conversazione può ritenersi attendibile, considerato che gli
interlocutori non potevano sospettare che la telefonata fosse intercettata. Le dichiarazioni
del Sig. Titomanlio appaiono, infatti, spontanee e, del resto, la spiegazione fornita dal Sig.
Mazzei – secondo cui il Sig. Titomanlio avrebbe falsamente riferito di essere stato
condizionato al fine di attribuirsi un’importanza che i precedenti in carriera non gli
permettevano – non trova conforto in alcun dato probatorio.
Il “suggerimento” del Sig. Mazzei all’assistente arbitrale appare inequivoco e ciò
anche in considerazione della precisa richiesta di non far parola della conversazione né
con l’arbitro né con l’altro assistente. Circostanza questa confermata dallo stesso
Titomanlio che, in sede di audizione innanzi all’Ufficio indagini, ribadisce “fu Mazzei che,
durante l’allenamento, mi tirò in disparte dal gruppo e mi disse che per quella settimana
sarei dovuto uscire in serie A. Tuttavia vi era una partita rognosa di serie B, AREZZO –
SALERNITANA e che questi volevano un assistente esperto. Non capii e non chiesi a
Mazzei a chi alludesse quando parlava di questi. Mazzei mi disse di non fare parola della
conversazione con lui avuta con l’arbitro e l’altro assistente”.
Ed invero, nelle sue difese, il ricorrente non ha mai negato di aver “avvicinato” il
guardalinee Titomanlio, designato per la gara Arezzo – Salernitana, ma ha giustificato tale
colloquio in virtù del fatto che è prassi costante parlare <>. Ciò che il ricorrente non ha mai ammesso è, invece, di aver “invitato” il Sig.
Titomanlio ad atteggiamenti favoristici verso la squadra dell’Arezzo.
Le argomentazioni difensive del ricorrente a sua discolpa non trovano, tuttavia,
adeguati riscontri fattuali e, pertanto, non possono essere accolte.
È, infatti, arguibile che l’unico obiettivo dell’incontro tra Mazzei e Titomanlio fosse
quello di sollecitare un particolare “riguardo” nei confronti della squadra toscana. Le
diverse interpretazioni, prospettate dal ricorrente, sono carenti, oltre che improvate.
Il Collegio, comunque, pur non discostandosi - quanto alla sussistenza della
responsabilità per violazione dell’art. 6 C.G.S. del Sig. Mazzei - dalla ricostruzione dei fatti
svolta dalla Corte Federale, ritiene opportuno, tenuto conto delle modalità del fatto e della
sua rilevanza effettiva, ridurre il trattamento sanzionatorio.
Osserva, infatti, il Collegio che la gravità della condotta posta in essere dal Sig.
Mazzei non è particolarmente significativa in considerazione della limitata rilevanza
dell’episodio e del fatto che, a parte le responsabilità riferite alla specifica gara Arezzo –
Salernitana, non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze imputabili al Sig. Mazzei.
Ai fini della misura della sanzione, pertanto, in ragione della consistenza oggettiva,
dell’intensità e della rilevanza dei comportamenti, il Collegio ritiene come equa la più
ridotta sanzione dell’inibizione per la durata di anni 2.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle
spese del procedimento e per assistenza difensiva tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Gennaro Mazzei contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- in riforma della determinazione della Corte Federale di cui al C.U. n. 7/Cf del 1°
settembre 2006, applica al Sig. Gennaro Mazzei la sanzione della inibizione temporanea
per anni due;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per
assistenza difensiva;
- dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei
diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
Così deliberato in Roma, all’unanimità dei voti, dagli arbitri il giorno 1° giugno 2007.
F.to Angelo Piazza
F.to Maurizio Benincasa
F.to Massimo Ciardullo