CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28 MAGGIO 2007 – MICHELE DAL CIN CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28 MAGGIO 2007 - MICHELE DAL CIN CONTRO F.I.G.C. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C O L L E G I O A R B I T R A L E Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dall’ istante ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Massimo Ciardullo in qualità di Arbitro nominato dalla convenuta F.I.G.C. ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 28 maggio 2007, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato ( prot. n.0201 del 29.01.2007 ) promosso da: Michele Dal Cin, nato a Vittorio Veneto (TV), il 28.07.1966, residente in Vittorio Veneto (TV), alla Via San Gottardo n. 77, rappresentato e difeso, dall’avv. Pietro Deodato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Sardegna n. 40, contro: Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Milizie 106, Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con istanza di arbitrato, ritualmente depositata, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, per brevità, F.I.G.C.), in data 29 gennaio 2007, il Sig. Michele Dal Cin chiede l’annullamento della decisione della Corte d’Appello Federale (d’ora in poi, per brevità, C.A.F.) della F.I.G.C., del 6 – 8 agosto 2005. La C.A.F., rigettando l’appello proposto dal Sig. Michele Dal Cin, ebbe infatti a confermare l’irrogazione, nei confronti dello stesso, della sanzione disciplinare dell’inibizione di 3 anni ed un mese, già irrogata dalla Commissione Disciplinare, in relazione all’illecito sportivo commesso, in occasione dell’incontro valido per la quarantaduesima giornata del campionato di calcio di serie B, stagione 2004 – 2005, partita Genoa – Venezia, disputatasi in data 11 giugno 2005. L’istante esperiva, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, la procedura di conciliazione che si concludeva infruttuosamente, come da provvedimento in data 22 dicembre 2006 nel quale si dava atto della indisponibilità della F.I.G.C. a conciliare. Nell’atto di instaurazione del giudizio arbitrale, il Sig. Michele Dal Cin rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare l’inesistenza e/o la nullità della decisione della CAF del 6 agosto 2005 comunicata l’8 agosto 2005, per le ragioni sopra esposte; b) in subordine, dichiarare l’incompetenza degli organi di giustizia sportiva per non essere il Sig. Michele Dal Cin, sin dal momento dell’apertura del procedimento disciplinare, tesserato federale; c) nel merito, dichiarare che il Sig. Michele Dal Cin non ha commesso alcun illecito disciplinare relativamente all’incontro di calcio dell’11 giugno 2005, annullando di conseguenza le decisioni contestate dagli organi di giustizia sportiva FIGC; d) in subordine, ridurre la sanzione disciplinare ad altra minore secondo giustizia o equità. Il Sig. Michele Dal Cin nominava, altresì, quale arbitro di propria elezione, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. In data 2 febbraio 2007, si costituiva nel giudizio arbitrale la F.I.G.C., nominando quale arbitro di propria elezione, l’avv. Massimo Ciardullo, richiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell’istanza avversaria. La F.I.G.C., in particolare e preliminarmente rileva che con istanza in data 7 aprile 2006, il Sig. Michele Dal Cin aveva già adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato del C.O.N.I. per l’annullamento della medesima decisione sanzionatoria della C.A.F. del 6-8 giugno 2005 e che con provvedimento depositato l’8 agosto 2006 il nominato Collegio Arbitrale aveva respinto l’istanza del Dal Cin perché inammissibile. L’ istante sostiene che quella prima domanda di arbitrato si era conclusa con una dichiarazione di incompetenza della Camera perché il Dal Cin aveva perso la qualità di tesserato federale ( per effetto del fallimento della società di appartenenza A.C. Venezia Calcio ) ma che, riacquistata in data 5 ottobre 2006 la qualità di tesserato federale, sarebbe legittimato ad adire nuovamente la Camera avendo interesse all’annullamento della sanzione comminata a suo carico dagli Organi di giustizia federale. Con provvedimento presidenziale ai sensi dell’art.13 del Regolamento veniva nominato terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio, l’ Avv. Aurelio Vessichelli. In data 27 marzo 2007, presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., si teneva la prima udienza. Il Collegio, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed esaurita la discussione sulle questioni pregiudiziali, fissava termini alle parti sino al 12 aprile e sino al 19 aprile 2007, per il deposito di documenti e memorie. Il Collegio all’esito si riservava La difesa della parte istante provvedeva nei termini a depositare copia della sentenza del Tribunale di Genova, II sezione penale, n.D 1180 pubblicata il 26 marzo 2007 che , nel pronunciarsi anche nei confronti di altri coimputati, assolve Michele Dal Cin dal reato contestato per non aver commesso il fatto. Nei termini le parti provvedevano altresì al deposito di memorie nelle quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi. MOTIVI Il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione preliminare e pregiudiziale di parte resistente, relativa all’inammissibilità dell’istanza introduttiva per essersi già la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport pronunciata sul medesimo oggetto e tra le medesime parti. In effetti, con la decisione depositata l’8 agosto 2006 richiamata negli atti difensivi da ambo le parti, il Collegio Arbitrale, adito per l’annullamento della stessa sanzione inflitta a Michele Dal Cin , della quale oggi è causa, ebbe a rilevare come fatto notorio e indiscutibile che il Sig. Michele Dal Cin, al momento della proposizione dell’istanza, non possedeva il requisito di tesserato e/o affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, che aveva perduto in precedenza, a causa ed in conseguenza di un fatto avente effetti nell’ordinamento giuridico, come la dichiarazione di fallimento del club di appartenenza, A.C. Venezia Calcio S.r.l.. Correttamente rilevava il Collegio: “ Dove la capacità degli arbitri risieda in una clausola di un contratto associativo, infatti, il patto compromissorio può resistere alla dismissione del vincolo associativo, se e in quanto questa stessa vicenda costituisca oggetto del giudizio, il quale rimane, perciò, soltanto quello arbitrale. Diversamente, ove la dismissione della qualità di associato costituisca un prius non rientrante nell’oggetto del giudizio, una clausola del genere è incapace di distogliere dall’Autorità Giudiziaria la controversia che insorga sopra una posizione soggettiva, eventualmente rilevante per l’ordinamento “ Nella stessa decisione il Collegio rileva che la resistente F.I.G.C., in forza dell’eccezione preliminare e pregiudiziale proposta, ebbe a rifiutare, ad ogni effetto di legge, la devoluzione della competenza a decidere qualsiasi giudizio alla Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport con la conseguenza che, nel caso di specie, non si era realizzato l’accordo delle parti, di devoluzione della competenza alla Camera. Con la decisione dell’8 agosto 2006 è stata in tal modo dichiarata inammissibile la domanda del Dal Cin. In coerenza con i principi richiamati nella succitata decisione , che questo Collegio ritiene di condividere, ed in ossequio alle caratteristiche proprie del procedimento dinanzi alla Camera Arbitrale per lo Sport., l’istanza riproposta da Michele Dal Cin, a seguito del riacquisto della qualifica di tesserato federale, è da ritenere inammissibile. Il procedimento dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport si fonda da una parte sulla sussistenza e validità di uno specifico accordo fra le parti ai fini della devoluzione in arbitrato della controversia e dall’altro sul rispetto del termine perentorio previsto a pena di decadenza per la validità dell’attivazione della procedura, ferma restando l’importanza di ricercare un accordo delle parti sia previamente , al punto di imporre il tentativo di conciliazione, ma anche successivamente nel corso del giudizio dinanzi agli Arbitri, in piena sintonia con i valori posti a base della giustizia sportiva. Nel caso in esame hanno fatto difetto in capo al Dal Cin entrambi i presupposti senza che possa ritenersi sussistente alcuna lesione del diritto di difesa del Dal Cin dinanzi alla Camera In primis non ha pregio la doglianza della parte istante secondo cui, in presenza di una mera pronuncia di incompetenza per difetto della qualità soggettiva di tesserato, allo stesso Dal Cin tornato tesserato sarebbe preclusa la possibilità di chiedere l’annullamento di una decisione federale che continua a produrre effetti: all’evidenza infatti la decisione di inammissibilità della prima istanza di Dal Cin non è “mera pronuncia di incompetenza”. Tra le altre, sul punto, la sentenza n. 13516 del 2004 della Corte di Cassazione ha statuito che in tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale;…la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito (….) (cfr. conforme anche Cassazione, Sezioni Unite n. 9829 del 2002). Il Collegio Arbitrale, nella fattispecie ebbe modo di accertare l’insussistenza di un valido accordo fra il Dal Cin e la F.I.G.C. sulla devoluzione in arbitrato della controversia anche al di là della mera verifica della mancanza della qualità di tesserato. Sembra a questo Collegio dirimente richiamare il vigente principio ( art.5 comma quinto dello Statuto del C.O.N.I. ed art.4 comma terzo del Regolamento della Camera ) secondo cui, in presenza di una valida clausola compromissoria o comunque di un espresso accordo fra le parti, può essere devoluta alla Camera qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non tesserati, quale era anche il Dal Cin al momento della proposizione della prima domanda. Anche il richiamo al principio della perpetuatio jurisdictionis a far radicare comunque la competenza nella fattispecie in capo alla Camera sarebbe fuori luogo. Questo arbitrato costituisce infatti un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni sportive e non può essere in alcun modo considerato come mezzo di impugnazione in senso proprio o comunque come prosecuzione dei procedimenti interni agli ordinamenti federali. In ogni caso la riproposta istanza del Sig. Michele Dal Cin alla Camera risulta tardiva rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 5 del Regolamento. Alla data di proposizione della seconda domanda da parte di Dal Cin risultava ormai spirato il termine perentorio di 30 giorni che il Regolamento fa decorrere dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia. La difesa del Dal Cin propone di far decorrere i 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ma una tale prospettazione contrasta evidentemente con la lettera e con lo spirito del richiamato art.5. Il nuovo tesseramento non può ad alcun titolo essere qualificato come atto o fatto dal quale trae origine la controversia che è nata evidentemente dalla conferma della sanzione a carico di Dal Cin comminata dalla C.A.F. con provvedimento del 6-8 giugno 2005: e per l’annullamento di quella decisione federale il Dal Cin , nel termine previsto dal citato art.5 , ebbe a proporre domanda di conciliazione prima e di arbitrato dopo con l’esito di una pronuncia di inammissibilità. Tutte le altre questioni rimangono assorbite da quella appena trattata . La particolarità del caso e la domanda di giustizia sostanziale, che rimane impregiudicata tra le parti, sono elementi idonei a compensare integralmente le spese per i difensori e la pari soccombenza delle spese e dei diritti degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - dichiara inammissibile l’istanza proposta dal Sig. Michele Dal Cin; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite; - dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura che sarà liquidata dalla Camera ai sensi dell’art.22 del Regolamento tenendo conto dell’attività svolta, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti vengano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. F.to Aurelio Vessichelli F.to Massimo Zaccheo F.to Massimo Ciardullo
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