CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13 GIUGNO 2007 – F.C. MESSINA PEROLO S.RL. CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 13 GIUGNO 2007 - F.C. MESSINA PEROLO S.RL. CONTRO F.I.G.C. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C O L L E G I O A R B I T R A L E Il Collegio Arbitrale On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza UEFA da parte dei club – versione italiana riunito in conferenza personale in data 13 giugno 2007, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (n. 1067 del 31 maggio 2007) promosso da: F.C. Messina Perolo s.rl., con sede in Messina, via Acireale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, assistito dagli avv.ti prof. Filippo Lubrano, Enrico Lubrano e Giovanni Cambria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia 79 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9 resistente Il Collegio Premesso che: • con il ricorso datato 31 maggio 2007 la ricorrente, F.C. Messina Peloro S.r.l. (il “Messina” o la “Ricorrente”), ha dato avvio al procedimento di arbitrato previsto dal Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza UEFA da parte dei club – versione italiana (il “Regolamento ad hoc”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (la “FIGC” e la “Resistente”), dell’Ufficio Licenze UEFA della FIGC, della Commissione di secondo grado presso l’Ufficio Licenze UEFA della FIGC e della Commissione di primo grado presso l’Ufficio Licenze UEFA della FIGC, chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti con i quali è ad essa stato negato il rilascio della licenza UEFA (la “Licenza”), nonché l’accertamento del titolo della Ricorrente ad ottenere la Licenza in questione; • a sostegno della propria domanda la Ricorrente deduce la violazione della normativa di settore (ed in particolare del Manuale per l’ottenimento della licenza da parte dei club – Versione italiana 1.2: il “Manuale”), nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per carenza, erroneità ed incongruità della motivazione, e per sviamento di potere, ed in relazione a ciascuno dei motivi invocati dalle commissioni della FIGC a sostegno del diniego della Licenza, illustra le ragioni per le quali, ad avviso della Ricorrente, la Licenza doveva essere concessa; • con memoria di costituzione datata 1° giugno 2007 la FIGC ha illustrato le proprie difese, chiedendo la declaratoria di improponibilità, per difetto di interesse, della domanda proposta dalla Ricorrente, e comunque il suo rigetto nel merito, perché totalmente infondata; • in data 13 giugno 2007 si è tenuta presso la sede dell’arbitrato l’udienza per la discussione della controversia, in occasione della quale le parti hanno confermato di non avere obiezioni in relazione alla costituzione e composizione del presente Collegio Arbitrale ed al rispetto del principio del contraddittorio; osserva che: a) in via preliminare deve negarsi la legittimazione passiva dell’Ufficio licenze UEFA della FIGC, della Commissione di secondo grado presso l’Ufficio Licenze UEFA della FIGC e della Commissione di primo grado presso l’Ufficio Licenze UEFA della FIGC, i quali, costituendo meri uffici della FIGC, sono privi di rilevanza esterna e di propria capacità giuridica, distinta da quella dell’ente (la FIGC) cui l’attività da essi svolta è direttamente imputabile. Le domande proposte dalla Ricorrente, dunque, devono ritenersi rivolte esclusivamente nei confronti della FIGC, pure evocata in arbitrato; b) la FIGC, nell’ambito del procedimento di rilascio delle licenze UEFA alle società ad essa affiliate, agisce (art. 2.1.2, quarto paragrafo del Manuale) su delega dell’UEFA, ente di diritto svizzero, confederazione delle federazioni europee di calcio, la quale ha introdotto, a livello europeo, un sistema di licenze per l’ammissione delle società alle competizioni per club da essa organizzate; l’attività svolta dalla FIGC ai sensi del Manuale ed il rilascio di una licenza, dunque, non costituisce esplicazione da parte della FIGC della funzione prevista dall’art. 12 della l. 23 marzo 1981 n. 91, ma attività svolta esclusivamente nel quadro dei principi dettati dall’UEFA ed al fine dell’organizzazione da parte dell’UEFA di competizioni riferibili unicamente all’UEFA stessa; c) deve respingersi l’eccezione preliminare di improponibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, formulata dalla FIGC sul rilievo della mancanza in capo alla Ricorrente del titolo sportivo necessario per la partecipazione alle competizioni UEFA, atteso che una licenza può essere chiesta anche da qualunque società partecipante al Campionato di Serie B, in quanto l’ottenimento della stessa può costituire un elemento qualificante della società e dei rapporti tra questa e i suoi interlocutori (art. 2.1.2, terzo paragrafo del Manuale); d) devono condividersi le osservazioni della Ricorrente in relazione alla sussistenza del potere, in capo al Collegio Arbitrale, di esaminare i fatti e i documenti depositati in arbitrato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della licenza UEFA, poiché il Regolamento ad hoc conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio Arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; allo stesso modo dal carattere devolutivo dell’impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio Arbitrale deriva l’assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alle decisioni impugnate sotto il profilo della carenza di motivazione e alla compressione del diritto della difesa della Ricorrente, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla; e) deve ritenersi inammissibile la produzione in udienza da parte della Ricorrente di documentazione non depositata nell’ambito del procedimento di rilascio della licenza UEFA, nei termini prescritti dal Manuale; f) nel merito non possono condividersi le deduzioni della Ricorrente, poiché i. non risultano integralmente soddisfatti i requisiti sportivi previsti dal Manuale con riferimento al criterio S.01A: manca, infatti, un coerente programma d’uso degli impianti destinati ad alcune squadre delle categorie giovanili, in ragione della dimostrata insufficienza degli spazi di allenamento derivante dalla concorrente utilizzazione degli impianti da parte di giocatori allievi, giovanissimi sperimentali e scuole calcio fino a un totale di 146 calciatori da impiegare su due campi (uno normale, uno di calcio ad otto) per un lasso temporale massimo di due ore e mezzo in un giorno; ii. non risultano integralmente soddisfatti i requisiti infrastrutturali previsti dal Manuale con riferimento al criterio I.13B, stante la mancanza di qualsiasi documentazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dell’uso dei campi “24 Artiglieria” e “Granatari” pure inclusi dal Messina, anche in data 10 maggio 2007, nel riepilogo della dotazione degli impianti di allenamento della società; iii. non risultano altresì integralmente soddisfatti i requisiti economico-finanziari previsti dal Manuale con riferimento al criterio F.1.04A: la Ricorrente non ha infatti documentato nei termini perentori stabiliti dal Manuale medesimo l’avvenuto pagamento dei debiti nei confronti dell’ENPALS in relazione al periodo luglio-dicembre 2005, né nei confronti del tesserato Aronica, di cui è stata allegata la liberatoria con riferimento ad una sola mensilità; risultano pertanto assorbite le ulteriori censure relative all’eventuale esistenza di debiti e inadempimenti nei confronti del tesserato Falorni; g) la mancata osservanza anche di uno solo dei menzionati criteri giustifica il diniego della Licenza; h) la domanda del Messina va dunque respinta e le decisioni impugnate confermate; i) le spese di arbitrato e di lite seguono la soccombenza, mentre devono essere definitivamente incamerati i diritti amministrativi versati dalle parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. Rigetta le domande proposte dal F.C. Messina Peloro s.r.l. e, per le ragioni esposte in motivazione, conferma le decisioni impugnate. 2. Fermo il vincolo di solidarietà, condanna l’F.C. Messina Peloro s.r.l. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese di arbitrato, liquidate con separata ordinanza. 3. Condanna l’istante al pagamento delle spese legali in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. 4. Dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 13 giugno 2007. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napoletano
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