CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007 – U.S. Triestina Calcio Spa contro F.I.G.C.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007 – U.S. Triestina Calcio Spa contro F.I.G.C.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio Arbitrale
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 31 maggio 2007 presso la sede
dell’arbitrato in Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0063 del 09.01.2007) promosso da:
U.S. Triestina Calcio SpA, con sede in 34148 Trieste al Piazzale Atleti Azzurri d’Italia n.
1, in persona del suo Presidente Dott. Stefano Fantinel, rappresentata e difesa dall’Avv.
Emanuele Urso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste alla Via San
Nicolò n. 10 (tel. 0406728511 / fax 040775503);
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 /
0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it);
resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
A seguito di deferimento del procuratore federale, la Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti della FIGC ha inflitto alla società Triestina Calcio
la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corrente
campionato 2006-2007, per responsabilità diretta conseguente alla violazione dell’art. 7
comma 3 bis del CGS della Federazione italiana Giuoco Calcio ascritta al suo presidente
Stefano Mario Fantinel, consistente nel ritardo - rispetto al termine perentorio del 18
maggio 2006, ore 19, indicato dalla normativa federale – con il quale la società aveva
compiuto alcuni adempimenti afferenti all’iscrizione al campionato, e segnatamente nel
ritardato invio alla Co.Vi.So.C. del bilancio di competenza al 31 marzo 2006 richiesto ai fini
della verifica - da parte del predetto organo di controllo - dei parametri patrimoniali richiesti
dalla normativa di settore.
La Commissione d’Appello Federale, con decisione pubblicata con C.U. 13/C del
27.9.2006, ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Triestina Calcio per difetto
di valida sottoscrizione dell’atto di reclamo, e contro le predette decisioni - previo
esperimento del tentativo di conciliazione definitosi in data 21 dicembre 2006 con il
mancato accordo delle parti ritualmente constatato dal Conciliatore Prof. Domenico La
Medica - la società Triestina ha proposto tempestiva istanza di arbitrato spiegando le
seguenti conclusioni:
«in via principale:
1) annullare la decisione della Corte d’Appello Federale pubblicata in Roma il
28.09.2006 e la decisione della commissione disciplinare pubblicata in C.U. n. 1 del 7
luglio 2006.
«in via gradata:
2) riformare la decisione della CAF e, nel merito, ridurre e/o sostituire la sanzione
irrogata dalla Commissione Disciplinare con decisone pubblicata in C.U. n. 1 del 7 luglio
2006, con eliminazione del punto di penalità già irrogato.
In via subordinata la società istante rimette al Collegio l’adozione di ogni altra equa
soluzione della controversia.
Con memoria depositata il 30 gennaio 2007 si è costituita la Federazione Italiana
Giuoco Calcio, eccependo in via preliminare la non deferibilità in arbitrato della
controversia oggetto del contendere e chiedendo una declaratoria di improponibilità della
domanda arbitrale.
Ritualmente costituito il Collegio e formulata l’accettazione degli arbitri richiesta
dall’art. 14 del Regolamento, il Collegio in data 15 marzo 2007 sentiva i rappresentanti
delle parti e concedeva alle stesse termini per integrare le difese con memorie
conclusionali e repliche.
MOTIVI
1. Preliminare alla decisione della presente controversia è l’esame inerente il diniego
del giudizio di merito in secondo grado presso la Corte d’appello federale (CAF); diniego
motivato nei confronti della U.S. triestina Calcio s.p.a sopra un duplice fondamento:
violazione dell’art.29 comma 1del GCS in quanto “il reclamo risulta essere stato
sottoscritto unicamente dal difensore”. Violazione dell’art.29 5 comma per tardività.
La decisione di inammissibilità adottata dalla CAF in relazione alla violazione del 1
comma dell’art.29 CGS, però, è errata.
A margine dell’atto introduttivo del grado di appello è indiscutibilmente apposta la
sottoscrizione del legale rappresentante della società che conferiva mandato e procura
speciale al difensore avv. Emanuele Urso; questa sottoscrizione ha essenziale finalità di
costituire verso i terzi il potere di procuratore dell’avv. Emanuele Urso.
Non si tratta del “patrocinio” di cui si occupano gli artt. 82 ss. del codice di procedura
civile, quanto del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c. Né si può negare
che istituti generali del diritto civile, qual è la rappresentanza (artt. 1387 c.c. ss.), siano
interdetti nel sistema di giustizia federale, che anzi abbondantemente attinge all’istituto
della “delega” delle parti a terzi “che le assistono” (per esempio: art. 30.8 CGS).
Peraltro, è noto che “l'attore, con la sottoscrizione della procura ‘ad litem’, a margine
o in calce alla citazione, fa proprio il contenuto negoziale di quest'ultimo atto” (Cass. 18
novembre 2002, n. 16221), sicché il reclamo, nella fattispecie, doveva essere senz’altro
considerato ammissibile (almeno) nella parte in cui era stato promosso nell’interesse del
presidente.
In realtà, la scissione delle posizioni soggettive, nella medesima fattispecie, rimaneva
impedita dalla configurazione dell’illecito ritenuto dalla decisione di prime cure: un illecito
che, con lessico di mutuazione penalistica, deve dirsi a concorso necessario, nel quale -
cioè- la Società e il suo Presidente hanno posto in essere un’attività negoziale (la dazione
a mutuo di parte del patrimonio sociale con reciproco acquisto di obbligazioni) che ha
integrato la violazione di quei “doveri ed obblighi generali” di cui all’ art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva (CGS).
In casi del genere, la decisione non può che essere unica, essendo logicamente
incompatibile la divergenza di giudicati in rapporto alla medesima “causa” ovvero, data la
pluralità di “cause”, per il nesso di pregiudizialità-dipendenza che le governa. E secondo il
principio generale che vige in materia di impugnazione, quando “la sentenza [è stata]
pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti”, il giudice deve
promuovere l’assunzione della qualità di parte anche verso quei soggetti che tali non
fossero ancora divenuti nella fase di impugnazione, promuovendo l’integrazione del
contraddittorio a norma dell’ art. 331 c.p.c..
Che si tratti di principi generali appare indubitabile, come prova la condivisione
giurisprudenziale della massima secondo la quale “la tempestiva notificazione dell'appello
ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado è condizione sufficiente per
la sua ammissibilità, potendo la parte istante integrare il contraddittorio in un momento
successivo ai sensi dell'art. 331 c.p.c.” (Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 1988, n. 714).
Il reclamo deve ritenersi ammissibile anche avuto riguardo al profilo della tempestività
. Diversamente da quanto ritenuto dalla CAF non risulta violato il comma 5 dellart.29 CGS
in quanto risultava per tabulas il regolare preavviso di impugnazione debitamente
partecipato ai giudici ed alla federazione.
2. Rescissa la statuizione di secondo grado, e tuttavia non apparendo praticabile -allo
stato del sistema della giustizia sportiva- un ordinamento circolare delle fasi endo- ed
esofederali (in cui si soltanto si colloca la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport),
questo Collegio deve assumere per intero il carico di decidere il merito della controversia
senza che sia prospettabile una statuizione di rinvio, del tipo disciplinato, per occasioni del
genere, dall’art. 32.5 CGS (“L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la
inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, annulla la
decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”).
A tale riguardo, gli arbitri ritengono di non incorrere in alcuna extrapetizione nel
prendere a oggetto della propria cognizione la condotta così come ritenuta nella decisione
della Commissione disciplinare che ha irrogato la sanzione.
È evidente, infatti, che mentre nel sistema dei gradi di giustizia endofederali non
avrebbe potuto il Giudice rimanere insensibile al denunciato difetto di corrispondenza tra il
fatto di cui alla contestazione mossa dal Procuratore (con atto in data 17.3.2006, prot. n.
609.04/GC/pc) e quello ritenuto in decisione, viceversa al thema decidendum del presente
arbitrato, siccome diverso da quello lì fissato unilateralmente e una volta per tutte dal
promotore di giustizia, appartiene senz’altro la condotta così come ritenuta nella decisione
della Commissione disciplinare.
3. Riguardo alla questione della competenza del collegio ai sensi dell’art.27 dello
Statuto FIGC , rileva il Collegio di non potere accogliere l’eccezione pregiudiziale sollevata
dalla FIGC e conseguentemente dichiara la propria competenza a conoscere della
controversia.
L’art. 27 dello Statuto della FIGC – nel testo vigente alla data della domanda arbitrale
– sottrae invero alla cognizione arbitrale “le controversie di natura tecnico disciplinare
decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a
sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni in classifica”.
Nel caso di specie, la controversia verte, invece, sulla penalizzazione di un punto in
classifica inflitta alla società istante dagli organi di giustizia endofederali, e che non si tratti
di una controversia di natura disciplinare a stabilirlo è lo stesso tenore letterale della
norma della cui violazione la società Triestina Calcio è stata chiamata a rispondere,
ovvero la lettera B) n. 1 dell’Allegato A al C.U. n. 180/A del 31marzo 2006.
Può, dunque, trovare accoglimento la tesi prospettata dalla società istante circa
l’esistenza di una sub-specie di illecito disciplinare – costituita dagli illeciti disciplinari in
materia gestionale e economica – la quale sarebbe sottratta alla previsione dell’art. 27
dello Statuto.
Ad avviso del Collegio non qualsiasi violazione delle norme regolamentari sportive
costituisce un illecito disciplinare, comportante l’applicabilità delle relative sanzioni
sportive, e la locuzione “tecnico disciplinare” utilizzata dal legislatore federale ha la
funzione di individuare un distinto genus di violazioni regolamentari ( cfr. Lodo lodo
pubblicato 18 luglio 2006 _ Romano Malavolta,Teramo Calcio Spa e FIGC e Lega C).
D’altra parte la recente modifica regolamentare dell’art.27 dello Statuto Federale (ora
art.30) è proprio in tale direzione e peraltro la giurisprudenza sia civile che amministrativa
è costante nel senso di ritenere valido il principio, desumibile dall’art.5 del codice di
procedura civile, in base al quale la competenza o la giurisdizione mancante al momento
della domanda ma sopravvenuta per effetto di ius superveniens radica la competenza o la
giurisdizione del giudice adito ( Cass. Sez. Unite 2415 del 19.2.2002; idem 15885/02 del
12.11.2002; idem 13549 del 26.4.2005; Cons. stato 7554/04del 25.6.2004 ex multis tanto
più dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art.30 della legge
1034/1971 C.Cost. 77/2007 del 12 marzo.)
Va dunque pronunciata la competenza del Collegio.
4. Nel merito si rileva l’infondatezza della domanda per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che , nell'ambito dell'iscrizione ad un campionato non vi è un diritto
soggettivo all'ammissione ; il titolo sportivo va ricostruito come una posizione di status
nell'ambito dell'ordinamento sportivo, che, naturalmente vive ed è conformata alle regole
dell'ordinamento sportivo, complessivamente considerato, ivi comprese le regole sulla
solidità patrimoniale e finanziaria delle società sportive che si riflettono, inevitabilmente,
intrecciandosi ad esse, sulle regole che governano lo svolgimento dei campionati
escludendo che la partecipazione agli stessi sia collegata solo al merito acquisito per così
dire "sul campo". Nell'ambito dell'iscrizione ad un campionato , in altre parole, non vi è un
diritto soggettivo all'ammissione, perché, nel disporre l'ammissione al campionato, la FIGC
fa applicazione di regole finalizzate al perseguimento degli interessi collettivi esistenti nel
mondo sportivo, quali l'ordinato svolgimento delle attività sportive e la solidità economicofinanziaria
delle società sportive che è necessaria per lo svolgimento regolare dei
campionati, non meno della capacità o del c.d. merito sportivo. ( Cons. Stato Sez. VI, 09-
02-2006, n. 527
C. S.p.A. in liquidazione c. C. e altri) .
In materia di documentazione richiesta ad una società di calcio per l'iscrizione, dal
punto di vista formale non si può dire esistente alcuna disposizione che contempli il
principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia
l'esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei
campionati: per tale motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli
adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono
sempre perentori ( Cons. Stato Sez. VI, 12-10-2006, n. 6083 Curatela Fallimentare A.C. C.
S.R.L. c. F.I.G.C. e altri) .
Dal punto di vista giuridico, è possibile applicare all'iscrizione al campionato sportivo
i principi generali in materia di ammissioni. (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 12-10-2006, n. 6083
Curatela Fallimentare A.C. C. S.R.L. c. F.I.G.C. e altri o ancora la decisione con cui e'
stato giudicato legittimo il rigetto da parte dell'Amministrazione di una domanda di
concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale prodotta
da una emittente a causa del mancato invio, entro i termini, perentori, previsti dall'art. 4,
D.L. 27 agosto 1993, n. 323, della documentazione comprovante i requisiti prescritti.
Cons. Stato Sez. VI, 26-10-2006, n. 6412) e , comunque, i principi validi per l’ammissione
alle gare pubbliche, in cui è stato ritenuto illegittimo l'operato della Commissione
giudicatrice che ha ammesso ad una gara di appalto una società che non ha presentato, in
allegato alla domanda di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione
richieste sui servizi già prestati in precedenza a favore di altri enti pubblici o di privati per la
cui mancanza la lettera d'invito comminava l'esclusione dalla gara, (CDS, VI, 16.9.1998
n.1257; Cass. Sez.UN., 25.2.2000 n. 46; CDS, VI, 6083/06 del 12.10.2006Curatela
Campobasso / FIGC) ).
Deve ritenersi che le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive
e campionati sono stabilite dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere,
ampiamente discrezionale , connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e
vigilanza dello sport.
Le scelte di merito circa l’entità degli adempimenti concernenti il rispetto dei limiti
temporali per il deposito dei documenti comprovanti la solidità finanziaria appaiono esenti
da palesi irragionevolezze od incongruità., Ogni valutazione, in termini di ordinaria
ragionevolezza, preclusa al collegio, è comunque demandata agli organi federali, che,
materia di iscrizione ai campionati non può attenersi al principio del favor partecipationis
(Cons. Stato Sez. V, 23-01-2006, n. 189 V. s.r.l. c. Comune di Castellaneta e altri Radio C.
c. Ministero delle Comunicazioni e altri).
Nel caso di specie, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa della FIGC e
dalle risultanze probatorie allegate da parte istante, non vi è alcuna dimostrazione del
tempestivo adempimento richiesto, sicchè risulta legittima la penalizzazione inflitta per il
mancato rispetto del termine federale.
Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre ricorrono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione,
1. dichiara la propria competenza a pronunciare sull’istanza di arbitrato formulata dalla
società U.S. Triestina Calcio S.p.A. con atto del 9.1.2007, prot. 0063;
2. ritenuta ammissibile la domanda, la disattende nel merito per le ragioni esposte in
motivazione;
3. pone a carico della parte istante le spese del presente arbitrato per onorari e spese del
Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con separato provvedimento ai sensi
dell’articolo 22 del Regolamento;
4. dispone la compensazione tra le parti delle rispettive spese di difese;
5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Così deciso in Roma il 31 maggio 2007, in conferenza personale degli arbitri.
Il Collegio Arbitrale
F.to Mario Antonio Scino
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Silvestro Maria Russo